Sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato l’atteso decreto interministeriale, emanato di concerto con il MEF che detta, in attuazione dell’art. 24 del D.L. “Coesione” n. 60/2024, criteri e modalità applicative dell’esonero contributivo denominato “Bonus ZES unica per il Mezzogiorno”.
Il beneficio si concretizza in uno sgravio contributivo per datori di lavoro privati del 100% (premi INAIL esclusi, da pagare) per un massimo di 24 mesi e nel limite di 650 euro mensili in favore dei datori di lavoro privati con determinati requisiti che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, abbiano effettuato o effettuino assunzioni a tempo indeterminato di over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.
Si tratta di una misura per la quale gli interessati dovranno presentare una richiesta telematica all’INPS, con una procedura non ancora operativa dovendo l’Istituto ancora fornire le relative istruzioni attese prossimamente.
Le domande saranno accolte nei limiti delle risorse disponibili (591,4 milioni di euro fino al 2027) all’interno del Programma Nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, con applicazione di procedure, vincoli territoriali e criteri di ammissibilità previsti dallo stesso.
In particolare, lo sgravio spetta esclusivamente a datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione – eventualmente anche strutture di organizzazioni datoriali come Confcooperative - e che assumono personale non dirigenziale con sede di lavoro effettiva in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna).
In deroga alla regola generale di un soggetto disoccupato da oltre 24 mesi, potrà beneficiare dell’esonero anche quell’impresa che assuma un soggetto che risulti essere stato occupato a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che abbia beneficiato solo parzialmente della misura in questione.
Inoltre, il bonus non è riconoscibile a imprese che abbiano effettuato licenziamenti economici nei 6 mesi precedenti nella medesima unità produttiva ed è revocato qualora lo stesso lavoratore assunto con l’esonero o un lavoratore con la stessa mansione operante nella stessa unità produttiva venga licenziato per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi successivi.
La fruizione dell’esonero è subordinata, come di prassi, al rispetto del requisito della regolarità contributiva (DURC), all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, al rispetto della contrattazione leader, sottoscritta cioè dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché ai principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.
Infine, il beneficio non risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti a legislazione vigente, essendo compatibile esclusivamente, senza riduzioni, con la maxi-deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni come prorogata ultimamente fino al 2027.