Circolari

Circ. n. 06/2022

Conversione in legge del Decreto legge 6 novembre 2021, N. 152 (ATTUAZIONE PNRR E DISPOSIZIONI ANTIMAFIA)

Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, è stata pubblicata la Legge n. 233/2021 di conversione del Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 (All.)

Conversione in legge del Decreto legge 6 novembre 2021, N. 152
(ATTUAZIONE PNRR E DISPOSIZIONI ANTIMAFIA)

Il provvedimento, che ha subìto una serie di modifiche nel corso dell’iter parlamentare di conversione, reca una serie di disposizioni dirette a semplificare e accelerare le procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché per l’adozione di misure di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari di interventi previsti dal PNRR.
Lo stesso provvedimento introduce, altresì, misure sul fronte della prevenzione antimafia, la coesione territoriale, le gestioni commissariali, l’organizzazione della giustizia, il sostegno alle imprese agricole e agli organismi e strutture sportive.
Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri servizi, delle federazioni e di ICN S.p.a.

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A. TURISMO E SOSTEGNO ALLA RISTORAZIONE

ART. 1. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE TURISTICHE
[Credito d’imposta] Allo scopo di incentivare e migliorare l’offerta ricettiva e turistica si riconosce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, fino all’80 per cento delle spese sostenute per taluni tipi di interventi di seguito elencati, realizzati a decorrere dal 7 novembre e fino al 31 dicembre 2024.
Tale agevolazione, si applica anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
Tale contributo è riconosciuto a:
- le imprese alberghiere;
- alle imprese che svolgono attività agrituristica ai sensi della L. n. 96/2006 e delle rispettive leggi regionali;
- alle imprese ricettive all’aria aperta;
- le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici;
- alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui sopra .

[Contributo a fondo perduto] Agli stessi soggetti sopra elencati e per gli stessi interventi sopra enunciati è riconosciuto, altresì, un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre e fino al 31 dicembre 2024, con il limite massimo non superiore 100.000 € per ciascun beneficiario .
Entrambe le agevolazioni sono cumulabili, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi ammessi. Entrambi gli incentivi non sono cumulabili, invece, con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» .
Allo scopo di sostenere le imprese del settore della ristorazione e garantirne la continuità, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è poi istituito un apposito Fondo per l’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese stesse, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, quale limite di spesa .

ART. 2. GARANZIE PER I FINANZIAMENTI NEL SETTORE TURISTICO
La disposizione prevede l’istituzione, nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) L. n. 662/96, di una <>, ai fini della concessione di garanzie sui finanziamenti erogati ai soggetti indicati dall’articolo 1, sopra citati , nonché ai giovani fino a 35 anni di età che vogliono avviare un’attività nel settore turistico .

ART. 3. FONDO ROTATIVO IMPRESE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI DI SVILUPPO NEL TURISMO
La disposizione prevede la concessione di contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, di importo non inferiore a 500.000 € e non superiore a 10 milioni di €, realizzati entro il 31 dicembre 2025, da parte dei soggetti potenzialmente destinatari delle misure di favore di cui all’articolo 1 sopra enunciati, inclusi i titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale .
Allo scopo di promuovere gli investimenti previsti dal PNRR si prevede, infine, che il limite massimo entro il quale le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) al 31 dicembre di ogni anno sono destinate alle finalità del Fondo crescita sostenibile, è ridotto dall’attuale 70 per cento al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel 2022-2024. Ciò allo scopo di rendere più efficaci gli investimenti del PNRR diretti a promuovere la crescita economica nazionale e la competitività delle imprese.

ART. 3-BIS. RIFINANZIAMENTO DEL FONDO TURISMO.
Si modificano le modalità di rifinanziamento del Fondo turismo istituito dall’articolo 178, comma 3, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, modificando le annualità interessate dal rifinanziamento (dal 2022 al 2025). In particolare, si prevede che il finanziamento di 100 milioni di euro invece che essere riferito all’annualità 2021, viene riferito per 40 milioni al 2022, per 15 milioni al 2023, per 15 milioni al 2024 e per 30 milioni per il 2025 .

ART. 4. CREDITO D’IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DI AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR
La disposizione riconosce, alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 .

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B. OPERE PUBBLICHE

ART. 6-BIS. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
ART. 6-TER. AVVISI RELATIVI ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER GLI INVESTIMENTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PNRR
ART. 6-QUATER. FUNZIONI E COMPENSI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DELLE STAZIONI APPALTANTI
Con l’articolo 6-bis, introdotto in sede di conversione del decreto legge in esame, sono introdotte una serie di disposizioni dirette a promuovere la più ampia partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche inerenti il PNRR o il PNC .
Con l’articolo 6-ter, invece, si modifica il terzo periodo del comma 3, dell’articolo 48, D.L. n. 77/2021, che regola gli effetti della pubblicazione degli avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse del PNRR, del PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali UE .
Infine, con l’articolo 6-quater, si apportano modifiche all’articolo 6, D.L. n. 76/2020, con specifico riferimento ai compensi dei componenti dei collegi consultivi tecnici delle stazioni appaltanti.

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C. INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE

ART. 7. DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO STRATEGICO NAZIONALE
Con la disposizione in esame si vuole, tra gli altri, promuovere la realizzazione del sistema cloud, denominato Polo Strategico Nazionale (PSN) di cui all’articolo 33-septies, comma 1, D.L. n. 179/2019 (come modificato dal D.L. 76/2020), di diretta promozione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diretto a garantire la sicurezza dei dati delle pubbliche amministrazioni .

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D. PROCEDURE DI SPESA

ART. 8. FONDO RIPRESA E RESILIENZA
Ai fini dell’attuazione dei Piani urbani integrati , con la disposizione in esame si prevede la costituzione di uno specifico Fondo dei Fondi denominato “Fondo ripresa e resilienza Italia” con unico contributore lo Stato italiano. La gestione del predetto Fondo è affidata alla BEI (Banca europea per gli investimenti), con una dotazione iniziale pari a 772 milioni di € per l’anno 2021 . Nell’ambito del predetto Fondo è prevista, inoltre, la costituzione di una sezione denominata «Fondo per il Turismo Sostenibile» con dotazione di 500 milioni di euro .

ART. 8-BIS. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRETTI TURISTICI
L’articolo interviene sulla disciplina dei “distretti turistici” di cui all’articolo 3, D.L. n. 70/2011 , fra l’altro differendo dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023, il termine ivi previsto per la delimitazione dei “distretti turistici” .

ART. 9. RAFFORZAMENTO ED EFFICIENZA DEI PROCESSI DI GESTIONE, REVISIONE E VALUTAZIONE DELLA SPESA E PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DEI RELATIVI PROCEDIMENTI
Con la disposizione in commento, fra le altre cose, si introducono una serie di modifiche alla legislazione vigente per rendere più incisiva la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni (che si ricorda è una delle riforme inserite nel PNRR da raggiungere nel quarto trimestre 2023-riforma 1.11- secondo cui dalla fine del 2023 le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, dovranno effettuare i pagamenti dei debiti commerciali agli operatori economici entro 30 giorni e le autorità sanitarie entro 60 giorni) .

ART. 9-BIS. CONSULTAZIONE E INFORMAZINE DEL PARLAMENTO SULL’ATTUAZIONE DEL PNRR
Viene ampliato il ruolo del Parlamento nel processo di attuazione del PNRR, prevedendosi che la relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR trasmessa alle Camere dalla Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, D.L. n. 77/2021, debba contenere anche una nota esplicativa riguardante il raggiungimento dei traguardi ed obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento .

ART. 10. SUPPORTO TECNICO OPERATIVO PER LE MISURE DI COMPETENZA DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Tra i soggetti il cui supporto tecnico-operativo può essere usufruito dalle amministrazioni chiamate ad attuare e realizzare gli interventi e i programmi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.L. n. 77 sopra citato, sono inseriti anche gli enti del sistema camerale (CCIAA).

ART. 11. MODIFICHE ALLA CONFERENZA DI SERVIZI PER INSEDIAMENTI NELLE ZES E DI SPORTELLO UNICO DELLE ZES
La disposizione è diretta ad apportare ulteriori modifiche alla disciplina relativa all’organizzazione, al funzionamento e al rafforzamento delle Zone economiche speciali (ZES), di cui al D.L. n. 91/2017, tenuto conto del sistema di intervento previsto nel PNRR per le stesse dall’articolo 53, del D.L. n. 77/2021 . Tra le modifiche principali si segnala l’attuazione dell’obiettivo posto dal PNRR riguardante il digital one stop shop, ai fini della concreta creazione di uno sportello unico presso il Commissario della ZES (i) .

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E. ULTERIORI MISURE URGENTI.

ART. 19-TER. SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO
La disposizione reca la disciplina delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni dell’obbligo da parte dei commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito/credito, specificando che la sanzione si applica nel caso di rifiuto del pagamento elettronico di qualsiasi importo. Dal 1° gennaio 2023, l’ammontare della sanzione è fissato in 30 euro, più il 4 per cento del valore della transazione. Escluso il pagamento in misura ridotta previsto dalla disciplina vigente in materia di sanzioni amministrative. L'autorità competente a ricevere il rapporto redatto dal funzionario o agente che ha accertato la violazione, è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione.

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F. SCUOLE INNOVATIVE.

ART. 24-BIS. SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI.
La disposizione interviene nell’ambito della linea progettuale M4-C1 – Investimento 3.1 «Nuove competenze e nuovi linguaggi» del PNRR, prevedendo in particolare che il Piano di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado individui, tra le priorità nazionali, l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale e che si debba perseguire lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (coding) nell’ambito degli insegnamenti esistenti.

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G. SERVIZI DIGITALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA

ART. 27. SEMPLIFICAZIONE E RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DIGITALI
Le misure hanno la finalità di stabilizzare la digitalizzazione dei servizi, con la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
In particolare sono introdotte semplificazioni per i cittadini ai fini della gestione del proprio domicilio digitale (i) ; l’ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente), diviene il gestore di tutte le informazioni anagrafiche degli iscritti, e ad essa potranno accedere tutti i Comuni per poter rilevare informazioni riguardanti i cittadini senza, quindi, la necessità di richiederle agli stessi (ii). La disposizione, inoltre, garantisce un costante aggiornamento delle banche dati evitando la loro discronia che spesso costituisce causa di errori nei procedimenti amministrativi. L’ANPR diviene, quindi, l’esclusivo punto di riferimento in merito ai dati anagrafici dei cittadini.
La disposizione, inoltre, abroga il comma 1, articolo 41, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), che rinviava ad un dPCM l’individuazione delle misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza e dirette a ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare .

ART. 28. SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DELLE IMPRESE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI
La disposizione è diretta a creare un servizio digitale a favore delle imprese per il collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).
In sintesi, si prevede che le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il sistema Infocamere, mettano a disposizione delle imprese un servizio di collegamento telematico con la PDND, che consenta alle imprese stesse di poter effettuare accessi telematici e di consultare nonché acquisire, dati, atti e certificati relativi ai propri stati, fatti e qualità . Fino al 31 dicembre 2023, il servizio in esame è gratuito per le imprese . A partire, invece, dal 2024 i costi per la fruizione e la manutenzione del servizio, saranno a carico delle imprese, secondo quanto sarà previsto da un decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico .

ART 28-BIS. PIATTAFORMA DIGITALE PER L’EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI CONCESSI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
La disposizione prevede che le PP.AA. possano erogare provvidenze economiche in favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinate a specifici acquisti da effettuarsi attraverso i terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali, attraverso l’utilizzo della piattaforma tecnologica per l’interconnessione e interoperabilità tra le PPAA e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, nell'ambito dell'intervento « Servizi digitali e cittadinanza digitale » del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, D.L. n. 59/2021 .

ART. 29. FONDO PER LA REPUBBLICA DIGITALE
Allo scopo di combattere l’analfabetismo digitale dei cittadini, l’articolo in commento istituisce, in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023,2024, 2025 e 2026, il Fondo per la Repubblica Digitale, destinato a finanziare progetti diretti alla formazione e all’inclusione digitale dei cittadini, auspicando che entro il 2025 circa il 70% dei cittadini di età compresa tra i 16 e 74 anni possa acquisire competenze digitali di base sufficienti. Il Fondo sarà alimentato dai contributi effettuati dalle fondazioni bancarie di cui al D.lgs. n. 153/1999 .

ART. 30. DIGITALIZZAZIONE DELL’INTERMODALITÀ E DELLA LOGISTICA INTEGRATA
La disposizione semplifica e rinforza il sistema delle convenzioni in essere riguardanti l’attuazione dei processi di digitalizzazione della logistica. Al tal fine tutte le competenze sono trasferite dalla UIRnet SPA al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) .

ART. 30-BIS. INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA: PROCESSI DI INNOVAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ LOGISTICHE.
Con l’articolo in esame, si modifica la disciplina delle spedizioni di cui al Codice civile, dando prevalenza al contratto come fonte principale di regolazione del rapporto. Si interviene, altresì, sulla disciplina relativa alla responsabilità del vettore per eventuali danni alle cose trasportate e sulla disciplina dei privilegi per la tutela del diritto di credito derivante dal contratto di spedizione.

ARTT. DA 30-TER A 30-SEXIES. INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLE CRISI D’IMPRESA
Gli articoli da 30-ter a 30 sexies integrano la disciplina riguardante la procedura per la composizione della crisi d’impresa di cui al D.L. n. 118/2021.
In particolare:
- l’articolo 30-ter regola il collegamento tra la “piattaforma per la composizione negoziata della crisi d’impresa” con la Centrale dei rischi di Bankitalia, le banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’INPS e dell’Agente della riscossione. Pertanto, l’esperto indipendente (nominato, come noto, dalla Commissione presso la CCIAA e che coadiuva l’imprenditore nelle trattative con i creditori per la composizione della crisi) ha accesso, attraverso la predetta piattaforma, previo consenso dell’imprenditore prestato telematicamente attraverso la piattaforma stessa, a tutte le informazioni a disposizione delle predette amministrazioni potendo altresì estrarre documenti e informazioni utili per la composizione della crisi con i creditori e gli altri soggetti interessati;
- l’articolo 30-quater, detta la disciplina per lo scambio di informazioni tra l’imprenditore e i creditori. Questi ultimi accedono alla piattaforma e inseriscono tutte le informazioni relative alla propria posizione creditoria e i dati richiesti dall’esperto. I documenti e le informazioni inseriti sono accessibili, previo consenso prestato dall’imprenditore e dal singolo creditore;
- l’articolo 30-quinquies, prevede che sulla piattaforma sia disponibile un programma informatico gratuito che elabora tutti i dati necessari per verificare la sostenibilità del debito e che consente all’imprenditore di condurre un test pratico per verificare la ragionevole realizzazione del risanamento. Qualora l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non superi i 30.000 € e all’esito dell’elaborazione del test il debito risulta solvibile, il programma elabora un piano di rateizzazione che è comunicato dall’imprenditore ai creditori con l’avvertenza che se essi non manifestano il loro dissenso entro 30 giorni, il piano si intende approvato ed è esecutivo. Sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni relative a debiti fiscali e previdenziali e i crediti di lavoro, nonché le norme in materia di responsabilità per i dati o le informazioni non veritieri inseriti. Le specifiche tecniche del programma informatico sono definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica entro il 1° aprile;
- l’articolo 30-sexies, reca la disciplina delle c.d. segnalazioni dei creditori pubblici qualificati. Conseguentemente, si prevede che i creditori pubblici qualificati segnalino all’impresa (vale a dire all’imprenditore e al presidente del collegio sindacale) l’esistenza di “debiti qualificati”. Le segnalazioni contengono altresì l’invito all’imprenditore di richiedere la composizione negoziata qualora ne sussistano i presupposti.
La segnalazione obbligatoria verrà adottata:
- dall’INPS, per il ritardo di oltre 90 giorni nel pagamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore (per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati) al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e alla soglia di 15.000 € e, per le imprese senza i predetti lavoratori, alla soglia di 5.000 €;
- dall’Agenzia delle entrate, per l’eventuale esistenza di un debito scaduto non versato per l’IVA, superiore a 5.000 €;
- dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, per l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni superiori, per le imprese individuali, all'importo di 100.000 €, per le società di persone all'importo di 200.000 € e per le altre società, all'importo di 500.000 € .
Le disposizioni sopra commentate si applicano per le segnalazioni da parte dell’INPS relative ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022; dell’Agenzia delle entrate per i debiti risultanti dalle comunicazioni relative al I trimestre 2022; dell’Agenzia entrate-Riscossione, per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° luglio 2022.

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H. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZIO CIVILE.

ART. 33. ISTITUZIONE NUCLEO PNRR STATO-REGIONI
L’articolo prevede l’istituzione, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, (c.d. Nucleo PNRR Stato-Regioni) con lo scopo di garantire il necessario coordinamento delle relazioni tra le amministrazioni statali titolari degli interventi del PNRR e gli enti pubblici territoriali.
Il Nucleo, che opererà fino al 31 dicembre 2026, dovrà assicurare al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il supporto tecnico per l’attuazione delle attività di competenza, dirette ad attuare le riforme e gli investimenti previsti nel PNRR, in coordinamento con le amministrazioni statali titolari degli interventi .

ART. 36-TER. CABINA DI REGIA PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA.
La disposizione, apporta modifiche al D.L. n. 77/2021 in tema di Governance del PNRR.
In particolare, si interviene sulla disciplina della Cabina di regia di cui all’articolo 2 del D.L. n. 77 sopra citato , prevedendo che quando è necessario un coordinamento tra funzioni statali e competenze delle Regioni e delle autonomie locali, alle sedute dei Comitati interministeriali per il digitale e per la transizione ecologica, partecipano (oltre al Ministro per gli affari regionali e il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome) anche i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, per le questioni di loro competenza che riguardano la loro Regione o Provincia autonoma.
Allo stesso modo, per gli interventi di interesse delle Regioni e Province autonome, la Segreteria tecnica (costituita presso la Presidenza del Consiglio a supporto delle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente) oltre ad operare in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo, deve operare in raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

ART. 40. DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
La disposizione apporta modifiche al D.lgs. n. 40/2017, recante l’istituzione e la disciplina del servizio civile universale. In dettaglio, si interviene sia sul piano della programmazione del sistema del servizio civile universale che sul piano dei programmi di intervento attuativi.
Rispetto alla programmazione, viene soppressa la previsione dei necessari piani annuali. Conseguentemente si dispone che la programmazione del servizio civile avvenga esclusivamente su un piano triennale, senza necessità di suddividere lo stesso in piani annuali.
È previsto, tuttavia, che il programma triennale possa avere aggiornamenti annuali, ma solo per eventuali adeguamenti e non con natura obbligatoria della cadenza annuale.
Sul piano dei programmi di intervento attuativi del piano triennale si prevede, invece, che (fermo restando che sono sempre presentati dai soggetti iscritti all’Albo degli enti del servizio civile universale, previa pubblicazione dell’avviso pubblico e valutati e approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri), sono individuati e approvati in modo semplificato ogni anno con Decreto dipartimentale, tenuto conto delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria annuale, prevista dall’articolo 24, del D.lgs. n. 40/2017 sopra citato.

ART. 43-BIS. DESTINAZIONE AL FONDO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE TERREMOTATE DI SOMME VERSATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI AL BILANCIO DELLO STATO
ART. 43-TER. CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLE REGIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017
La prima norma destina al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016-2017, 35 milioni di € . La seconda disposizione prevede che il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti realizzati per l’acquisto di beni strumentali nuovi dalle imprese situate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, si applica nei limiti e alle condizioni previsti dal cd Temporary Framework .

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I. GESTIONI COMMISSARIALI, IMPRESE AGRICOLE E SPORT

ART. 45. COMPENSAZIONE PER LE IMPRESE AGRICOLE
La disposizione apporta modifiche alla disciplina vigente, ex articolo 01, comma 16, D.L. n. 2/2006, che autorizza gli organismi pagatori a poter compensare gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, scaduti alla data del pagamento degli stessi aiuti, compresi gli interessi maturati e le somme dovute a titolo di sanzione . In sintesi, per le imprese agricole, ai fini dell’ottenimento della regolarità contributiva, si autorizzano gli organismi pagatori a compensare gli aiuti comuni¬tari e nazionali con i contributi previdenziali già scaduti alla data del pagamento degli aiuti stessi.

ART. 46. FONDI PER IL RILANCIO DEL SISTEMA SPORTIVO
Allo scopo di rilanciare e sostenere gli organismi sportivi e promuovere la ripartenza delle attività, l’articolo in commento riconosce alla società Sport e Salute Spa, per il 2021, un contributo pari a 27.200.000 €, diretto al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi militari e dei corpi civili delle Stato nonché delle associazioni benemerite.

ART. 46-BIS. FINANZIAMENTO DI ORGANISMI SPORTIVI PER LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE
Una quota non inferiore al 50% del Fondo per il potenziamento dell’attività sportiva di base di cui all’articolo 1, comma 561, L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) è destinata alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari, ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite, di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la promozione e la realizzazione dell'attività sportiva di base in tutto il territorio nazionale .

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J. INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

ART. 47. AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA E CONTROLLO GIUDIZIARIO DELLE AZIENDE
La disposizione apporta modifiche all’articolo 34-bis, D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), relativo al controllo giudiziario delle aziende che hanno occasionalmente agevolato persone indiziate di appartenenza ad associazioni criminali .
Con la disposizione in esame:
- si prevede che il controllo giudiziario possa essere disposto dal Tribunale anche in sostituzione delle c.d. misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all’articolo 94-bis del Codice antimafia (come inserito dall’articolo 49 del decreto legge in esame e di cui si dirà in seguito), applicabili dal prefetto in luogo dell’interdittiva antimafia quando accerta che le infiltrazioni mafiose hanno natura occasionale;
- si amplia la categoria dei soggetti che devono essere sentiti dal Tribunale ai fini della concessione del controllo giudiziario, prevedendo che sia sentito, oltre al procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, anche il prefetto che ha adottato l’informazione antimafia interdittiva;
- si attribuisce alla cancelleria del Tribunale il compito di comunicare al prefetto dove ha sede legale l’impresa, l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria di cui all’articolo 34 del Codice o del controllo giudiziario di cui all’articolo 34-bis del Codice, affinché lo stesso possa aggiornare la banca dati nazionale della documentazione antimafia;
- si dispone che l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario va valutata ai fini di disporre, nei successivi 5 anni, l’applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all’articolo 94-bis sopra citato.

ART. 48. CONTRADDITTORIO NEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL’INTERDITTIVA ANTIMAFIA
L’articolo modifica in primis il comma 2-bis dell’articolo 92 del Codice antimafia, in materia di rilascio delle informazioni antimafia, introducendo il principio del contraddittorio.
In sintesi, si prevede che il prefetto, qualora agli esiti delle verifiche ritenga esistenti i presupposti ai fini dell’adozione dell’interdittiva antimafia o per procedere all’applicazione di misure amministrative di prevenzione collaborativa, ne dà tempestiva comunicazione all’impresa (società o associazione) interessata indicando quali sono gli elementi da cui si ravvisano gli indici di infiltrazioni mafiose, assegnando un termine, non superiore a 20 giorni, per poter presentare osservazioni scritte con annessi documenti e per poter richiedere di essere audita.
Il procedimento del contraddittorio deve essere concluso entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Modificato anche il comma 2-ter del medesimo articolo 92 del Codice antimafia, prevedendosi che allo spirare del termine della procedura del contraddittorio, il prefetto può:
- rilasciare l’informativa antimafia liberatoria;
- disporre l’applicazione di misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all’articolo 94-bis del Codice, se si rilevi una collaborazione mafiosa occasionale;
- adottare l’informazione antimafia interdittiva, valutando se sussistono i presupposti ai fini dell’applicazione della misura di nomina di un commissario o di rinnovo degli organi sociali.
Infine, l’articolo in esame apporta modifiche anche all’articolo 93 del Codice antimafia, prevedendo che il prefetto ha la facoltà di audire i soggetti interessati invitandoli a produrre ogni informazione utile, allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se svelate, sono suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso.

ART. 48-BIS.ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
La norma prevede che nel caso di fruizione di fondi europei connessi con il possesso di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, sia la documentazione antimafia che l’informazione antimafia sono richieste nel caso di fondi europei di importo superiore a 25.000 € (precedente soglia: 5.000 €).

ART. 49. PREVENZIONE COLLABORATIVA
La disposizione introduce nel Codice antimafia, l’articolo 94-bis, titolato “Misure amministrative di prevenzione collaborativa”, applicabili in alternativa all’interdittiva antimafia, nel caso di infiltrazioni mafiose qualificabili come di “agevolazione occasionale”.
Qualora, quindi, il prefetto accerti che i tentativi di infiltrazione sono di natura occasionale, impone all’impresa l’osservanza di una serie di comportamenti e misure per un minimo di 6 mesi e massimo di 12 mesi.
Tali misure di controllo, sono:
- l’adozione e attuazione di misure organizzative atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale, anche ai sensi degli articoli 6, 7, 24-ter del Dl.gs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- la comunicazione al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente del luogo in cui ha sede l’impresa, degli atti di disposizione, acquisto, o pagamento effettuati, di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, quelli di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o del patrimonio e del volume di affari dell'impresa, entro 15 giorni dal loro compimento;
- la comunicazione al gruppo interforze prefettizio di finanziamenti, in qualsiasi forma, da parte di soci o terzi, nel caso di società di capitali o di persone;
- la comunicazione al gruppo interforze di eventuali contratti di associazione in partecipazione stipulati;
- l’imposizione dell’utilizzo di un conto corrente dedicato per tutti gli atti di pagamento, riscossione e finanziamento sopra citati.
Il prefetto può, altresì, nominare un team di esperti di massimo 3 soggetti, scelti dall’Albo nazionale degli amministratori giudiziari, con il compito di supportare l’impresa per l’attuazione delle misure di prevenzione collaborativa, i cui oneri sono a carico dell’impresa stessa.
Le misure sono annotate in un’apposita sezione della Banca Dati Nazionale Antimafia a cui è precluso l’accesso ai soggetti privati che, ai sensi dell’articolo 83-bis del Codice antimafia, sono sottoscrittori di protocolli di legalità.
Alla scadenza del termine di durata delle predette misure, il prefetto può rilasciare un’informazione antimafia liberatoria, qualora si ravvisi il venire meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza totale di tentativi di infiltrazioni mafiose, effettuando le conseguenti iscrizioni nella Banca Dati Nazionale Antimafia.
Le misure amministrative sopra citate, possono essere in ogni momento revocate o modificate e non impediscono l'adozione dell'informativa antimafia interdittiva.

ART. 49-BIS. CAMBIAMENTO DELLA SEDE DEL SOGGETTO SOTTOPOSTO A VERIFICA PER IL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
La norma prevede che, nelle more della emanazione della documentazione antimafia, scatta l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti della sede del soggetto sottoposto a verifica, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta . Per gli organismi societari tale obbligo incombe sui legali rappresentanti dell’ente. La violazione dell’obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 60.000 €, ex articolo 86, comma 4, del Codice antimafia. La sanzione è irrogata dal Prefetto.

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