Con la circolare in oggetto l’INPS detta prime istruzioni operative in merito alla riformulata agevolazione contributiva per sostenere l’occupazione stabile nel Mezzogiorno prevista dall’ultima legge di bilancio e sostitutiva, come noto, di quella in vigore fino al 2024 e non più prorogata.
Per ora le istruzioni riguardano l’applicazione della misura nei confronti delle sole PMI, come definite a livello comunitario (fino a 250 dipendenti con fatturato e totale bilancio annui non superiori rispettivamente a 50 e 43 milioni di euro) tenuto conto che il nuovo regime prevede per i datori di lavoro non PMI sopra tali soglie una preventiva autorizzazione dell’agevolazione a livello comunitario.
La misura si concretizza in un esonero contributivo – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – riconoscibile, sotto regime comunitario de minimis, in favore dei datori di lavoro privati con riferimento a lavoratori occupati a tempo indeterminato (tutti, non solo nuovi assunti) nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, rilevando la collocazione dell’unità produttiva in cui operano gli stessi.
Il beneficio è utilizzabile anche dalle Organizzazioni datoriali come Confcooperative, mentre invece risultano esclusi i datori di lavoro operanti nel settore agricolo nonché i contratti di lavoro domestico, di apprendistato e intermittenti.
La Decontribuzione Sud PMI è agibile anche in presenza di rapporti trasformati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura, in quanto ciò che rileva è che la tipologia di rapporto interessato dalla Decontribuzione Sud PMI sia, alla data del 31 dicembre, a tempo indeterminato.
Detto ciò, l’entità dell’esonero è individuato secondo un preciso décalage:
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- per il 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024;
- per il 2026 e per il 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto rispettivamente al 31 dicembre 2025 o al 31 dicembre 2026;
- per il 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2027;
- per il 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2028.
La durata dell’agevolazione, come espressamente previsto dal legislatore, è così pari a 12 mesi e le mensilità aggiuntive (13esima e 14esima) – precisa INPS – rientrano nella base di computo unicamente se erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei sempreché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibili.
In generale, per l’applicazione dell’agevolazione valgono le regole in merito alle componenti della contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio, con esclusioni ad esempio, come ricorda INPS, del contributo da versare al FIS o lo 0,30% in materia di fondi interprofessionali.
La concessione dell’esonero è come sempre subordinata al possesso del DURC, al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, all’applicazione della contrattazione collettiva leader e agli obblighi di assunzione dei soggetti disabili.
Nella circolare INPS affronta anche il tema del coordinamento e della cumulabilità con altri incentivi, ammessa in termini generali nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione, e da applicarsi in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo.
Considerata l’espressa previsione contenuta nell’ultima legge di bilancio la misura non è cumulabile con gli incentivi riconoscibili dalla normativa vigente (D.L. n. 60/2024) per l’autoimpiego e l’assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio.
Infine, l’Istituto detta le indicazioni per l’esposizione, a partire dal mese di febbraio 2025, dei relativi valori nella denuncia Uniemens, evidenziando come l’eventuale recupero relativo al mese di gennaio 2025 potrà essere effettuato esclusivamente nei flussi dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2025.