Circ. n. 05/2022
DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 228 (C.D. MILLEPROROGHE)
È stato pubblicato in G.U. il DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 228, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (All.), con cui vengono prorogati e definiti una serie di termini di prossima scadenza e adottate misure per l’efficienza e l’efficacia dell’azione della P.A., nonché in materia di innovazione tecnologica.
DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 228
(C.D. MILLEPROROGHE)
Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U., cioè il 31 dicembre 2021, ed è stato presentato alle Camere per la conversione in legge.
Di seguito sono riportate le disposizioni di carattere generale di maggiore interesse, rinviando per i dovuti approfondimenti, alle comunicazioni delle Federazioni di settore [si veda la Circolare di Fedagripesca, del 4 gennaio 2022, Prot. N. 7] e dei Servizi confederali [Circolare del Servizio Ambiente ed energia, del 13 gennaio 2022, Prot. N. 2].
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ART.3 Proroga di termini in materia economica e finanziaria
[Comma 1. Proroga di termini in materia di assemblee societarie (ex articolo 106, D.L. n. 18/2020, c.d. Decreto “Cura Italia”]
Tra le disposizioni di principale interesse per le cooperative si segnala l’articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, contenente un’ulteriore proroga, dal 31 dicembre 2021 (come prorogato dal D.L. n. 105/2021) al 31 luglio 2022, delle disposizioni di cui all’articolo 106, del D.L. n. 18/2020 (di seguito c.d. Cura Italia), recante norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (comprese le associazioni e le fondazioni).
Si ricorda, che l’articolo 106 del decreto legge “CuraItalia” per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti consente il ricorso a mezzi alternativi alla presenza fisica, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Pertanto, le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.A.P.A.), le S.R.L., le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
- il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
- l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
- l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi degli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile.
A tali strumenti si aggiunge la possibilità di nomina del rappresentante designato di cui all’articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 (TUF). Il comma 6, dell’articolo 106, infatti, prevede che le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF. Le stesse società possono, inoltre, prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.
È però esclusa l’applicazione del comma 5 dell’articolo 135-undecies del TUF: quindi, è esclusa la possibilità di esprimere un voto difforme rispetto alle istruzioni impartite dal delegante.
Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
Conseguentemente, le modalità alternative previste dall’articolo 106 per lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie delle società, comprese le società cooperative, continueranno a poter essere utilizzate, salvo ulteriori proroghe, fino al 31 LUGLIO 2022, anche se non previste nello statuto.
[Comma 4. Proroga liquidità delle imprese appaltatrici] La disposizione proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 la previsione di cui all’articolo 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), termine entro il quale devono essere state avviate le procedure di gara rispetto alle quali l’importo dell’anticipazione del prezzo sul valore del contratto di appalto da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, di cui all’articolo 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) può essere incrementato dal 20 al 30 per cento.
ART.4. Proroga di disposizioni in materia di salute
[Comma 1. Possibilità per i laureati in medicina e chirurgia, iscritti a corsi di formazione di medicina generale, di concorrere ad incarichi oggetto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale]
Considerata la situazione emergenziale che ha determinato una carenza di medici di medicina generale, in attesa di una revisione della disciplina relativa al sistema di formazione, la disposizione in commento proroga al 31 dicembre 2022 le previsioni di cui all’articolo 9, comma 1, D.L. n. 135/2018, in base alle quali i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione, iscritti al corso di formazione per i MMG, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali con il Servizio sanitario nazionale .
[Comma 2. Possibilità per i medici iscritti a corsi di formazione di medicina generale, di instaurare rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale e di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale]
È prorogata altresì al 31 dicembre 2022 la previsione di cui all’articolo 2-quinquies, del D.L. n. 18/2020, che prevede la possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché la possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica. Le ore di attività svolte durante il periodo emergenziale sono computate a tutti gli effetti sul monte-ore complessivo, ai fini del conseguimento della relativa specializzazione.
ART. 5. Proroga di termini in materia di istruzione
La disposizione, proroga al 31 marzo 2022, tra gli altri:
- il termine di cui al comma 4 dell’articolo 232 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) riguardante la semplificazione delle procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19 ;
- il termine riguardante lo svolgimento dell’attività dei “gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica” con modalità telematiche (videoconferenze), data la rilevanza del lavoro dei predetti gruppi per ogni istituzione scolastica, al fine di consentirne la prosecuzione delle attività, ex articolo 1, comma 4-bis, D.L. n. 22/2020.
ART.7. Proroga di termini in materia di cultura
La disposizione proroga fra gli altri di ulteriori due anni (rispetto agli iniziali 5) la Segreteria tecnica di progettazione di cui all’articolo 15-bis del D.L. n. 189/2016 (recante interventi urgenti per il patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016) .
ART.9. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
[Comma 1. Trasformazione delle società di mutuo soccorso]. Il comma 1 della disposizione in esame proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine di cui all’articolo 43, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), in base al quale le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice (19/07/2017) che si trasformano in associazione del Terzo settore ovvero di promozione sociale (ASP), possono conservare il patrimonio, in deroga a quanto invece disposto dall’articolo 8, comma 3, Legge n. 3818/1886, che, in caso di trasformazione, impone la devoluzione ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato.
[Comma 6. Contributo del 5 per mille per le ONLUS a seguito dell’avvio dell’operatività del RUNTS-Registro unico nazionale del Terzo settore] Il comma 6 della disposizione in commento proroga la fase transitoria del regime per l’erogazione del 5 per mille dell’IRPEF alle ONLUS. In particolare, si stabilisce che le disposizioni in materia di destinazione del 5 per mille di cui al D.lgs. n. 111/2017, articolo 3, comma 1, lettera a), che individuano gli enti del Terzo settore che possono essere beneficiari della provvidenza (e che, a regime, hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore/RUNTS), avranno efficacia a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività dello stesso, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 .
ART. 16. Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare
La disposizione conferma la vigenza delle disposizioni speciali introdotte dall’inizio del periodo emergenziale ai fini dell’esercizio dell’attività giurisdizionale .
ART. 20. Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti
La disposizione è diretta ad adeguare il quadro normativo nazionale all’ultimo aggiornamento del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e ss. mod. e int.)-c.d. Temporary Framework .
Il Temporary Framework è stato aggiornato più volte. L’ultima, il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C (2021) 8442, con cui è stata approvata la sesta proroga fino al 30 giugno 2022, definendo, contestualmente, un percorso per la graduale riduzione/eliminazione degli aiuti. Conseguentemente, con la disposizione in esame, si intende adeguare la cornice normativa nazionale alla proroga (dal 31 dicembre 2021) al 30 giugno 2022 delle misure di aiuto disposta dalla sesta modifica del Quadro temporaneo, sopra citata.
Le misure concesse sotto forma di strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023.
In dettaglio, la Commissione europea:
• ha aumentato il massimale per gli aiuti di importo limitato (sezione 3.1), elevandolo da 1,8 a 2,3 milioni di euro (per le imprese della pesca e acquacoltura, il limite passa a 345.000 euro e per quelle della produzione primaria di prodotti agricoli, a 290.000 euro);
• ha aumentato il massimale per il sostegno ai costi fissi non coperti dalle entrate (sezione 3.12), con l’aumento da 10 a 12 milioni di euro;
• introdotte due nuove misure:
o sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile;
o sostegno alla solvibilità (nuova sezione 3.14).
Per tutti gli approfondimenti in materia di aiuti di Stato nell’epidemia da COVID-19 si veda https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1211696.pdf?_1586257783260
ALTRE DISPOSIZIONI:
- ART. 1. Comma 25. Mandato del Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. La disposizione è diretta a garantire la durata in carica del Presidente del CNEL nell’ipotesi in cui il mandato dello stesso non coincida con quello del Consiglio. Pertanto, si prevede che, in casi particolari, al fine di assicurare il completamento delle attività, il termine di scadenza del mandato del Presidente è prorogato sino al termine della durata del Consiglio.
- ART. 12. Comma 1. Proroga di termini in materia di turismo. La disposizione proroga, dal 31 dicembre 2021, fino al 30 giugno 2022, la durata della polizza assicurativa di assistenza sanitaria di cui all’articolo 43-ter, D.L. n. 73/2021, stipulata dalle Regioni in favore dei turisti stranieri che contraggono il virus da Covid-19, durante la loro permanenza nel territorio regionale .
- ART. 15. Proroga di termini in materia di contrasto alla povertà educativa. Si prevede la possibilità di spesa, fino al 31 dicembre 2022, delle risorse non utilizzate (nel limite però di 15 milioni di euro a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223) iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinate ai Comuni, allo scopo di promuovere e finanziare progetti diretti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le possibilità di sviluppo culturale ed educativo dei minori, ai sensi dell’articolo 105, comma 1, lettera b), D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) .
- ART. 22. Certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino. L’articolo prevede che la certificazione verde COVID-19 per avvenuta vaccinazione (di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), D.L. n. 52/2021), sia concessa ai soggetti in possesso di una certificazione di avvenuta vaccinazione rilasciata dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, secondo le indicazioni fornite con circolare dal Ministero della salute .
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