Circolari

Circ. n. 04/2022

PNRR – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH) - Circolare Ragioneria dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32

Con la circolare in oggetto indicata, l’unità di missione NG EU del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze è intervenuta con un documento operativo di orientamento finalizzato a consentire la valutazione del rispetto del principio “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (Do No Significant Harm” - DNSH).
Come noto, il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano soddisfare tale principio che si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio DNSH ex-ante, in itinere ed ex-post.
Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo).
In particolare, si ricorda che un'attività economica arreca un danno significativo:
• alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
• all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
• all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinando il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
• all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
• alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
• alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie.
In fase di predisposizione del PNRR, le Amministrazioni titolari delle misure hanno effettuato una auto-valutazione, sottoposta all’approvazione della Commissione Europea, per ciascuno dei sei obiettivi ambientali del DNSH. Gli impegni presi nella fase di auto-valutazione dovranno essere tradotti in precise avvertenze e monitorati dai primi atti di programmazione della misura fino al completamento della realizzazione degli interventi.
Si sottolinea che il mancato rispetto del principio DNSH risulta condizionante per il rilascio e per il mantenimento degli incentivi accordati per la realizzazione dell’intervento.
Allo scopo di assistere le Amministrazioni titolari di misure ed i Soggetti attuatori degli interventi nel processo di indirizzo e nella raccolta di informazioni e verifica per assicurare il rispetto del principio del non arrecare danno significativo all’ambiente, la guida operativa fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti.
Nello specifico, la guida si compone di:
• una mappatura (tra investimenti del PNRR e le schede tecniche) delle singole misure del PNRR rispetto alle “aree di intervento” che hanno analoghe implicazioni in termini di vincoli DNSH (es. edilizia, cantieri, efficienza energetica);
• schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento contenenti l’autovalutazione che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH;
• schede tecniche relative a ciascuna “area di intervento”, nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
• check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica;
• appendice riassuntiva della Metodologia per lo svolgimento dell’analisi dei rischi climatici come da Framework dell’Unione Europea.