Circ. n. 03/2022
Attuazione PNRR - legge 29 dicembre 2021, n. 233, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose) (in G.U. 31 dicembre 2021, n.48 L) - Norme in materia ambiente ed energia
Con la legge n.233 del 2021 in oggetto indicata (pubblicato in G.U. del 31 dicembre u.s. sono state convertite in legge le disposizioni approvate con il decreto-legge n.152 del 2021 funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione di infiltrazioni mafiose.
Nel rinviare alla circolare del Servizio ambiente ed energia n.53 del 2021, per l’analisi del decreto legge, si riportano le disposizioni di maggiore interesse riferite al settore ambientale e dell’energia, come modificate o integrate in sede di conversione.
Tra le principali modifiche intervenute in sede di conversione si segnala l’introduzione di alcuni nuovi articoli, tra cui:
- Articolo 16-ter - Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici
- Articolo 19-bis - Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili
STRUTTURA DEL DECRETO A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
Il decreto è ripartito in 5 Titoli, suddivisi in 16 Capi come di seguito schematizzati.
A parte alcune disposizioni di settore, le norme in materia ambientale e dell’energia sono per lo più inserite all’interno del Titolo II (artt.16-22).
TITOLO I (misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del Pnrr per il 2021)
- CAPO I (turismo)
- CAPO II (infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria)
- CAPO III (innovazione tecnologica e transizione digitale)
- CAPO IV (procedure di spesa e controllo parlamentare)
- CAPO V (zone economiche speciali)
- CAPO VI (università e ricerca)
TITOLO II (ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative Pnrr)
- CAPO I (ambiente)
- CAPO II (efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale)
- CAPO III (scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari)
- CAPO IV (servizi digitali e disposizioni in materia di crisi di impresa)
- CAPO V (personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile)
TITOLO III (gestioni commissariali, imprese agricole, e sport)
- CAPO I (gestioni commissariali e Alitalia)
- CAPO II (imprese agricole)
- CAPO III (sport)
TITOLO IV (investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia)
- CAPO I (investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia)
TITOLO V (abrogazioni e disposizioni finali)
- CAPO I (abrogazioni e disposizioni finali)
ESAME DELL’ARTICOLATO
- Articolo 10 (Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
L’articolo 10, comma 1, istituisce nello stato di previsione della spesa del MIPAAF il Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica. In particolare, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, si prevede l’innalzamento della copertura da euro 1,5 milioni a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Il Fondo è istituito per l’attuazione delle misure di competenza del MIPAAF, previste dall’articolo 9 del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021). L’obiettivo è quello di finanziare l’attività di supporto al competente Dipartimento fornita da strutture tecniche, per una più efficace e tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal PNRR.
Si ricorda che nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le risorse destinate direttamente all’agricoltura (e alla pesca) fanno riferimento principalmente alla Missione 2, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (per la quale sono previsti complessivamente 5,27 miliardi di euro più 1,2 miliardi di euro a titolo di Fondo complementare). All’interno della medesima Componente 1 della Missione 2, di interesse per il settore agricolo sono anche:
- le risorse destinate alle cosiddette Green Communities, pari a 135 milioni di euro, presenti nell’ambito di intervento 3 – Sviluppare progetti integrati;
- le risorse nell’ambito della Componente 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell’ambito di intervento 1 “Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile”, in relazione allo sviluppo dell’agro-voltaico, per circa 1,1 miliardi di euro e allo sviluppo del biometano, per 1,923 miliardi di euro;
- le risorse presenti all’interno della Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica, nell’ambito di intervento 4 “Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime”, destinate all’Investimento 4.2 (Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti), con 900 milioni di euro e all’Investimento 4.3 (Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche), con 880 milioni di euro.
Ulteriori risorse che incidono sul settore agricolo sono presenti nella Missione 1, in relazione alla Componente 3 – Turismo e cultura 4.0, nell’ambito dell’intervento 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio religioso e rurale”, in relazione alla valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale, per la quale sono previsti 600 milioni di euro.
Sono presenti altresì stanziamenti nella Missione 5, con riferimento alla Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, nell’ambito di intervento 2 “Rigenerazione urbana e housing sociale”, relativamente all’Investimento 2.2a (Piani Urbani Integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura), con risorse per 200 milioni di euro.
- Articolo 16 (Risorse idriche)
L’articolo 16 reca norme in materia di risorse idriche, novellando:
- l'articolo 154 del codice dell'ambiente in materia di tariffa del servizio idrico integrato, prevedendo:
a) che nella determinazione dei canoni si tenga conto - oltre ai costi già previsti - anche dei costi dell’inquinamento, conformemente al principio “chi inquina paga”;
b) che, con decreto, siano definiti i criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura, e per sostenere l’uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento;
- l'articolo 7 del D.L. n. 133 del 2014, rinviando ad uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- l'articolo 1, comma 1074, del bilancio di previsione 2018 al fine di prevedere che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord siano individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica.
Vengono quindi inasprite le sanzioni previste per la violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in difetto di provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.
Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, il comma 6, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che nell’ambito del procedimento di rilascio del titolo di utilizzazione d’acqua a fini irrigui, si provveda alla valutazione d’impatto, anche cumulativo, su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati.
Articolo 16-ter (Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici)
La norma, di nuovo inserimento in sede di conversione, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2023, data di cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica.
Si rinvia ad un provvedimento di ARERA per la definizione delle disposizioni finalizzate ad assicurare l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 1° gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.
La norma prevede che qualora alla data del 1 gennaio 2023 non fossero state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ai clienti vulnerabili ed in povertà energetica deve continuare ad applicarsi il servizio di tutela, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica.
Risulta introdotta, inoltre, una modifica all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, prevedendo che la concessione da parte dei fornitori di misure agevolative in favore dei clienti vulnerabili non sia più condizionata ad una espressa richiesta di quest'ultimi. Per l'individuazione dei clienti vulnerabili con disabilità (rif. articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210), compete ad ARERA la definizione delle modalità di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa.
- Articolo 17 (Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani)
Si prevede l’adozione, da parte del Ministro della transizione ecologica di un Piano d’azione per la riqualificazione dei siti inquinati orfani, al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 - investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tale voce di investimento 3.4 prevede un importo di 500 milioni di euro per nuovi progetti (come evidenziato anche nell’allegato A al D.M. 6 agosto 2021) e le seguenti scadenze, indicate nell’allegato alla decisione UE di approvazione del PNRR italiano:
- entro il 2022 la definizione del quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani riducendo l'occupazione del terreno, migliorando il risanamento urbano, includendo come minimo l'individuazione di siti orfani in tutte le 20 regioni o le province autonome e gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano per ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano;
- entro il marzo 2026 la riqualificazione di almeno il 70% della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.
- Articolo 17-bis (Disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale)
La norma, inserita dalla Camera dei deputati, dispone che con uno o più decreti ministeriali, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sia effettuata la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti previsti dall'articolo 252, comma 2, del codice ambientale.
- Articolo 18 (Riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica)
L’articolo 18 prevede una serie di modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) finalizzate alla riduzione dei tempi procedimentali.
Relativamente alla procedura di VAS – disciplinata dagli articoli 11-18 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) si ricorda, in estrema sintesi, che si possono individuare tre fasi:
a) la consultazione sul rapporto preliminare (cd scoping), che ha una durata di 90 giorni (art. 13, co. 2);
b) la consultazione sulla proposta di piano e del rapporto ambientale, che ha una durata di 60 giorni (art. 14, co. 2);
c) l’espressione del parere motivato, che deve intervenire entro 90 giorni dalla fine della consultazione (art. 15, co. 2).
La norma previgente si limita a disporre genericamente che il rapporto in questione deve riguardare i “possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma”.
In tale contesto, la norma, modificata dalla Camera dei deputati, novella i seguenti articoli del decreto legislativo n. 152 del 2006:
• articolo 12, che disciplina la verifica dell'assoggettabilità a VAS, prevedendo che qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, deve specificare i motivi principali di tale decisione e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute, specificare le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente;
• articolo 13, che disciplina il rapporto ambientale nel quadro del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), prevedendo che il rapporto preliminare tenga conto anche degli impatti ambientali significativi transfrontalieri riducendo da sessanta a quarantacinque giorni il termine per la conclusione della consultazione fra l’autorità procedente e l’autorità competente;
• articolo 14, riducendo da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui il pubblico può presentare osservazioni facendo seguito all’apposito avviso al pubblico;
• articolo 15 riducendo da novanta a quarantacinque giorni il termine per la conclusione dell’attività tecnico-istruttoria da parte dell’autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, ai fini della valutazione del rapporto ambientale e degli esiti dei risultati della consultazione.
Inoltre, si integra l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016 prevedendo che in caso di inerzia regionale il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, provveda alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale regionale o alla valutazione di impatto ambientale regionale per i progetti di competenza del Commissario.
Articolo 18-bis (Modifiche alla disciplina del Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane)
La norma, inserita dalla Camera dei deputati, integra l'articolo 2 del decreto-legge n. 243 del 2016 relativo alle procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione.
In particolare, si prevede che gli interventi di competenza del Commissario unico, inerenti le procedure di infrazione europee, siano dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
Viene quindi disposto il carattere perentorio dei termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso che sono ridotti alla metà.
Si stabilisce un meccanismo di silenzio assenso, prevedendo che, decorsi i predetti termini, i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito positivo.
Infine, nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, si prevede il dimezzamento dei termini legislativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327).
- Articolo 19 (Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici)
L’articolo 19, comma 1, reca modifiche all'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.118 del 2020 che prevede, al comma 1, che il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche sia a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati. La norma richiamata prevede che per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed installate precedentemente alla entrata in vigore del decreto medesimo relativi al Conto Energia, per i quali è previsto il trattenimento delle quote a garanzia, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria, prevista dal GSE nel disciplinare tecnico, nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti.
In tale contesto, con l’articolo 19 in commento, quindi risultano apportate le seguenti modifiche.
In particolare, si specificano le modalità di prestazione della garanzia finanziaria da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici per la gestione dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivanti da apparecchiature incentivate ed installate precedentemente all'entrata in vigore della disposizione novellata.
Inoltre, si introduce un termine per l’adozione da parte del GSE delle modalità operative per il finanziamento della gestione di fine vita degli impianti fotovoltaici ed infine, nei casi di “revamping” (ammodernamento tecnologico) è previsto che il GSE possa trattenere la garanzia finanziaria dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, ad eccezione delle ipotesi in cui i soggetti responsabili degli impianti abbiano già prestato la predetta garanzia nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili solo dopo la verifica dell’avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.
Il comma 1-bis, inserito dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici, chiarendo che le modalità di finanziamento stabilite al primo periodo del citato comma 3 si riferiscono alla gestione dei rifiuti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, derivanti da pannelli fotovoltaici, domestici e professionali non incentivati. Inoltre, si prevede che la somma trattenuta a garanzia della copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti di cui al d. lgs. n. 387 del 2003, venga determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi ovvero con riferimento ai costi determinati dai sistemi collettivi RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia. Infine, si stabilisce che la definizione da parte del GSE, del metodo di calcolo della quota da trattenere e delle relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici avvenga previa approvazione del MITE.
Articolo 19-bis (Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)
Al fine di incentivare la ristrutturazione di impianti obsoleti, la norma, inserita dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina degli impianti a fonti rinnovabili beneficiari di incentivi (certificati verdi, tariffe onnicomprensive e tariffe premio) e, in particolare, sull’articolo 56, comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
La norma citata, come modificata, prevede che gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie “sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza prevista in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali”.
La norma corregge parzialmente la disciplina, sopprimendo, per chi non abbia optato per la spalmatura degli incentivi, l’obbligatoria collocazione in graduatoria in coda agli altri impianti.
- Articolo 20 (Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio)
L’articolo 20 introduce alcune norme relative all’attribuzione di contributi statali ai comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio, in considerazione delle necessità di utilizzare al meglio le risorse del PNRR. La disposizione interviene sulle disposizioni della legge di bilancio 2020, confluite nel PNRR, introducendo una serie di modifiche volte a chiarie modalità di impiego delle risorse e tempi di conclusione dei lavori, integrazione delle risorse, nonché l’obbligo di rispettare ogni disposizione di attuazione del PNRR.
- Articolo 21 (Piani integrati)
La norma, in attuazione della linea progettuale “Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2” nell’ambito del PNRR, dispone l’assegnazione di risorse alle città metropolitane per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026 con lo scopo di favorire l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo, nonché una migliore inclusione sociale riducendo l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana e sostenere progetti legati alle smart cities.
La disposizione prevede anche una integrazione delle risorse indicate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse del Piano nazionale complementare di cui al D.L. n. 59/2021. Viene quindi definito il criterio di ripartizione delle risorse tra le città metropolitane in base all’indice di vulnerabilità sociale e territoriale.
La disposizione prevede la costituzione nell’ambito del “Fondo Ripresa Resilienza Italia” di una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l’attuazione della linea progettuale “Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi – M5C2 - Intervento 2.2b) del PNRR e autorizza il cofinanziamento dei progetti, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori, mediante stipula di mutui con la Banca europea degli investimenti (BEI), la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), la)) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ed il sistema bancario (comma 4).
E’ quindi previsto che le città metropolitane individuino i progetti finanziabili nella propria area urbana entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, definendo i criteri di ammissibilità dei progetti. In tale contesto, viene riconosciuta la possibilità di partecipazione dei privati ai progetti nel limite massimo del 25 per cento, la presenza di start up di servizi pubblici e la co-progettazione con il Terzo settore.
Articolo 22 (Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico)
Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che con DPCM siano assegnati e trasferiti alle Regioni ed alle Province autonome le risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all’attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto si tiene conto della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico e sono disciplinate anche le modalità di impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalità di gestione contabile.
- Articolo 43 (Potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive)
L’articolo 43 modifica in più punti l’art. 5 del D.L. 111/2019 al fine di potenziare la struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive, prevedendo, in particolare, l’estensione delle funzioni e delle attività del Commissario unico, su richiesta delle singole regioni, agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica, agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale. Si prevede inoltre la predisposizione, sulla base di intese stipulate in Conferenza Stato-regioni, di un elenco di siti con priorità di intervento e la possibilità di nominare tre subcommissari.
- Articolo 50, comma 3 (Abrogazione della disciplina per il recupero dei contributi dovuti per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
In vista dell’avvio del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, l’articolo 50, comma 3, prevede l’abrogazione della disposizione che rinviava ad un decreto la definizione di procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti in passato e non corrisposti per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ormai soppresso (art. 194-bis del Codice dell'ambiente (D.Lgs.152/2006).
Articolo 50, comma 4 (Abrogazione della disciplina per l’utilizzo del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi)
L’articolo 50, comma 4, prevede l’abrogazione dell’art. 41-quater del D.L. 69/2013 che rinviava ad un apposito decreto la disciplina dell’utilizzo del pastazzo di agrumi quale sottoprodotto.
Articolo 50, comma 5 (Abrogazione di misure di coordinamento e monitoraggi in materia di cambiamenti climatici e qualità dell’aria)
L’articolo 50, comma 5, prevede l’abrogazione dei commi 1 e 2-bis dell’art. 1 del D.L. 111/2019 che prevedevano l’approvazione di un “Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria” istituendo presso il Ministero della transizione ecologica, ai fini del monitoraggio dell’attuazione del Programma stesso, il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica. La relazione illustrativa evidenzia che “l’abrogazione appare necessaria in quanto il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria contemplerebbe misure già adottate ovvero da adottarsi sulla base di piani e programmi esistenti (tra cui anche il PNRR).