Segnaliamo le principali novità LAVORO E PREVIDENZA contenute nella legge di bilancio rinviando, per una disamina complessiva del provvedimento, alla Circolare del Servizio Legislativo-Legale-Fiscale nonché alle comunicazioni settoriali delle Federazioni.
La legge di bilancio 2026 si caratterizza soprattutto per alcuni interventi che, con un obiettivo di recupero del potere di acquisto perso dai lavoratori in questi anni e in maniera combinata con una riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33% (redditi tra 38 mila e 50 mila), determinano un alleggerimento fiscale non universale ma soggetto a determinate condizioni, di quanto accordato dalla contrattazione collettiva in termini di aumenti contrattuali e premi di produttività al secondo livello.
A ciò si aggiunge l’ulteriore proroga di misure già in vigore nel 2025 (es. dotazione di risorse per bonus occupazionali), mentre si registra una marcata discontinuità sul fronte previdenziale con una maggiore severità rispetto ai tempi di maturazione dei requisiti pensionistici (eliminazione Quota 103 e Opzione Donna e adeguamento dei requisiti di vecchiaia e anzianità al prolungarsi dell’aspettativa di vita, seppur graduale e con alcune eccezioni). Infine, vi sono molteplici novità sulla previdenza complementare e i relativi fondi pensione.
Tra i principali profili degni maggiore di attenzione:
- Sperimentazione di una tassazione agevolata al 5% per gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, purché gli stessi beneficiari non abbiano un reddito complessivo da lavoro dipendente superiore a 33 mila euro nell’anno 2025.
- Allargamento per il biennio 2026-2027 dell’ambito applicativo relativo alla tassazione agevolata dei premi di produttività erogati ai lavoratori, sia aumentando da 3 a 5 mila il limite delle somme soggette a questo regime sia riducendo dal 5% all’1% l’aliquota applicabile.
Misura applicabile anche ai RISTORNI distribuiti ai soci di cooperativa.
- Proroga delle agevolazioni fiscali previste già nel 2025 in materia di partecipazione economica e finanziaria dei lavoratori.
- Introduzione per l’anno 2026 di una tassazione agevolata al 15% applicabile, fino a un imponibile massimo di 1.500 euro, su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e su indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni, riconoscibile in favore di dipendenti fino a 40 mila euro (nell’anno 2025) e NON operanti nel settore turistico.
- Estensione al periodo 1° gennaio – 30 settembre 2026 del sostegno economico, esente fiscalmente e già riconosciuto negli anni scorsi, in favore di lavoratori sotto 40 mila € di reddito occupati nel comparto turistico, ivi inclusi gli stabilimenti termali, pari al 15% delle retribuzioni percepite dagli stessi soggetti in relazione a lavoro notturno o lavoro straordinario festivo.
- Introduzione di una tassazione agevolata al 5% dei compensi per lavoro straordinario erogati dall’anno 2026 in favore degli infermieri dipendenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate (si estende un istituto già previsto infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale).
- Modifiche sulla liquidazione anticipata della NASpI che può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all’autoimprenditorialità, anche cooperativa, e che d’ora in poi non verrà più erogata in un’unica soluzione ma in due rate.
- Stanziamento complessivo di nuove risorse per prorogare Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus Mezzogiorno-ZES con rinvio a decretazioni attuative per la definizione degli specifici interventi, fermo restando che il beneficio per le imprese che assumano nel 2026 con contratti a tempo indeterminato si sostanzia in un esonero contributivo parziale (premi e contributi INAIL da versare) per un periodo massimo di 24 mesi.
- Modifiche in materia previdenziale: no proroga Quota 103 e Opzione donna, conferma per APE sociale e per incentivo a chi rimane in servizio anche se ha maturato requisiti pensione anticipata e ulteriore adeguamento dei requisiti di vecchiaia e anzianità al prolungarsi dell’aspettativa di vita, seppur graduale e con alcune eccezioni, ma soprattutto significative novità in materia di previdenza complementare compreso un nuovo meccanismo di silenzio-assenso per i neoassunti e un parziale progressivo allargamento della platea delle imprese che dovranno comunque versare il TFR dei lavoratori all’INPS laddove gli stessi non abbiano optato per il secondo pilastro.
- Proroga anche per il 2026 del bonus-mamme, con innalzamento da 40 a 60 euro mensili che, tuttavia, sarà erogato in un’unica soluzione a fine anno in favore di lavoratrici, anche autonome, con almeno 2 figli e un reddito fino a 40 mila euro.
- Proroga per il 2026, nel limite complessivo di 30 milioni, dell’indennità giornaliera di 30€ riconoscibile ai soci lavoratori delle cooperative di pesca a fronte di situazioni di sospensione dell’attività per fermo pesca obbligatorio e non.
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- Sperimentazione tassazione agevolata su incrementi retributivi definiti da rinnovi contrattuali siglati nel triennio 2024-2026 (art. 1, comma 7)
Con una norma sollecitata da Confcooperative, che in sede di discussione parlamentare ha visto peraltro un allargamento del suo campo di applicazione, per gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti nell’anno 2026 in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro sottoscritti negli anni 2024-2025-2026, si prevede l’applicazione di una tassazione agevolata al 5% per quei lavoratori con un reddito riferito al 2025 non superiore a 33 mila euro.
In attesa di indicazioni operative che dovrebbero giungere dall’Agenzia delle Entrate ed evidenziando che la norma non sia limitata ai soli incrementi corrisposti dai rinnovi contrattuali nazionali, si sottolinea che la misura avrà un significativo impatto anche per molti lavoratori e soci-lavoratori delle nostre cooperative, tenuto conto dei molteplici rinnovi contrattuali siglati a livello nazionale da Confcooperative nell’ultimo biennio 2024-2025, qui sinteticamente richiamati senza entrare nel merito dei rispettivi incrementi pattuiti.
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Anno
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CCNL rinnovati da Confcooperative
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2024
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CCNL per i lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli
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CCNL per i dipendenti di aziende cooperative di trasformazione prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione prodotti alimentari
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CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo
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CCNL per i dipendenti da Istituti di vigilanza privata
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CCNL autotrasporto, spedizioni merci e logistica
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CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva, turismo
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CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa
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CCNL per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di credito cooperativo
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2025
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CCNL per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca
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CCNL per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia ed attività affini
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CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi
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CCNL per gli addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche
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CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie
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CCNL per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
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CCNL servizi ambientali
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2026
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- Estensione tassazione agevolata premi produttività e ristorni (art. 1, cc. 8-9)
Al duplice scopo di favorire ulteriormente la contrattazione di secondo livello e di contenere in parte l’impatto significativo della tassazione sui redditi dei lavoratori, con una norma anche in questo caso fortemente auspicata da Confcooperative, si introduce un allargamento per il biennio 2026-2027 dell’ambito applicativo relativo alla tassazione agevolata dei premi di produttività erogati ai lavoratori, sia aumentando da 3 a 5 mila il limite delle somme soggette a questo regime sia riducendo dal 5% all’1% l’aliquota applicabile.
Restano immutate le altre regole finora in uso, compresa l’applicazione di tale regime a tutti i lavoratori subordinati del settore privato che nell’anno precedente abbiano avuto un reddito fino a 80 mila euro. Nel ricordare che le ultime indicazioni di natura generale da parte dell’Agenzia Entrate risalgono al 2018 e più precisamente alla Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, che ha utilmente fornito una panoramica sulla disciplina vigente, aggiornata in particolare rispetto alle modifiche normative intervenute negli anni 2017 e 2018, si richiama l’applicazione del medesimo regime di tassazione agevolata ai RISTORNI erogati ai soci-lavoratori, equiparati ai premi di produttività dei dipendenti.
Anzi, come più recentemente ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella riposta all’interpello n. 284 del 5 aprile 2023, occorre evidenziare che la sua applicazione ai ristorni distribuiti ai soci prescinda dalla verifica di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione cui la disciplina vigente obbliga nel caso dei premi di produttività verso i dipendenti.
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- Proroga agevolazioni fiscali per partecipazione dei lavoratori nelle imprese (art. 1, cc. 9-10 e 13)
In linea di continuità con quanto stabilito dalla Legge n. 76/20253) in materia di partecipazione economica e finanziaria dei lavoratori nelle imprese, è prevista anche:
- per il biennio 2026-2027 la tassazione agevolata delle somme erogate ai dipendenti a titolo di partecipazione agli utili per un massimo di 5 mila euro, con l’applicazione ora dell’aliquota sostitutiva dell’1% al pari dei premi di produttività di cui sopra;
- per l’anno 2026 l’esenzione fiscale relativa a dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro, nella misura pari al 50 % del loro ammontare.
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- Nuova tassazione agevolata su maggiorazioni o indennità per lavoro notturno/festivo/a turni come previsto da CCNL (art. 1, cc. 10-11)
Per l’anno 2026 si sperimenta un nuovo vantaggio fiscale a beneficio di dipendenti con un reddito da lavoro non superiore a 40 mila euro nel 2025 che si sostanzia nell’applicazione di una tassazione agevolata del 15% di quanto percepito, fino a un limite massimo di 1.500 euro, a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni.
Rispetto alle somme che possono rientrare in tale regime, si rinvia ai CCNL applicati con, per il lavoro notturno, un richiamo preliminare alla definizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 66/2003.
Sono esclusi in ogni caso dall’ambito applicativo i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscano in tutto o in parte la retribuzione ordinaria nonché quei lavoratori del comparto turistico che beneficiano di una misura loro dedicata per lavoro notturno e prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi, già prevista in passato, prorogata anche per l’anno 2026 e qui di seguito richiamata.
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- Conferma bonus lavoro notturno/festivo comparto turistico (art. 1, cc. 18-21)
In favore dei lavoratori del comparto turistico (stabilimenti termali inclusi) e di quelli operanti negli esercizi che somministrano alimenti e bevande di cui articolo 5 della legge n. 287/1991 si estende al periodo 1° gennaio-30 settembre 2026 l’incentivo già riconosciuto, anche in quel caso temporaneamente, per gli anni 2023, 2024 e 20254).
L’incentivo prevede, per coloro che non superino 40 mila euro di reddito nel 2025, il riconoscimento di una somma non tassata a titolo di trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde loro corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
Le somme sono a carico dello Stato, ma sono anticipate dai datori di lavoro in qualità di sostituti di imposta in presenza di una richiesta del lavoratore che attesti per iscritto di rientrare nel parametro reddituale indicato (anno 2025). A loro volta le imprese utilizzeranno in compensazione il credito d’imposta conseguentemente maturato ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997.
La misura, che ha come obiettivo quello di sopperire alla mancanza di manodopera in questo settore, vuole parzialmente incentivare le prestazioni svolte nel settore nei fine settimana e durante l’orario notturno. Il bonus si aggiunge, ovviamente, a quanto il lavoratore percepisce a titolo di lavoro notturno e di lavoro festivo in applicazione della contrattazione collettiva.
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- Tassazione agevolata lavoro straordinario di infermieri dipendenti da strutture sanitarie e socio-sanitarie (art. 1, commi 944-945)
Si tratta di una novità di particolare interesse per il settore cooperativo che estende quanto già previsto per il settore pubblico dalla precedente Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 354, della Legge n. 207/2024) anche al privato accreditato.
Per i compensi erogati a partire dall’anno 2026 per prestazioni di lavoro straordinario gli infermieri dipendenti di strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate beneficeranno di una tassazione agevolata – sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali – pari al 5%.
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- Proroga bonus occupazionali (art. 1, commi 153-155)
Sono stanziate ulteriori significative risorse (154 milioni anno 2026, 400 milioni anno 2027 e 271 milioni anno 2028) per il riconoscimento di incentivi occupazionali in favore di datori di lavoro che assumano stabilmente giovani, lavoratrici svantaggiati o soggetti in Zona economica speciale per il Mezzogiorno.
La norma, seppur rinvii a specifica decretazione attuativa, va correlata con la proroga a tutto il 2026 dei bonus occupazionali Giovani, Donne e Mezzogiorno-ZES già disciplinati agli articoli 21-24 del D.L n. 60/20245) e dovrebbe essere disciplinata, come preannunciato dal Ministero del Lavoro, in sede di conversione del provvedimento Milleproroghe 2026 (D.L. n. 200/2025), attualmente all’esame del Parlamento.
In via generale, come previsto dal provvedimento in oggetto, al datore di lavoro spetta un esonero contributivo parziale (premi e contributi INAIL da versare) per un periodo massimo di 24 mesi, relativamente ad assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2026.
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- Liquidazione anticipata NASpI in 2 rate e non più unica soluzione (art. 1, c. 176)
Nel ricordare che ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 22/2025 il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata dell'importo complessivo del trattamento spettante e non ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale nonché per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale diventi socio-lavoratore, segnaliamo una significativa modifica rispetto a questa possibilità che risulta praticata molto spesso ad esempio in occasione di operazioni di workers buyout.
In particolare, d’ora in poi, l’ammontare dell’anticipazione NASpI sarà erogato non più in un’unica soluzione ma in due rate:
- la prima subito, a fronte della domanda, in misura pari al 70 %;
- la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata – teorica - della prestazione (pari come noto alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni del richiedente) o comunque al massimo entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, sempreché il beneficiario non abbia nel frattempo instaurato un rapporto di lavoro subordinato (o comunque prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI) e non sia titolare di una pensione diretta, eccezion fatta per l'assegno ordinario di invalidità, fattispecie in presenza delle quali si dovrà restituire come ovvio anche la parte di anticipazione già ricevuta.
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- Pacchetto pensionistico: previdenza obbligatoria (art. 1, cc. 162-163 e 185-195)
Si registra discontinuità per le regole in vigore dal 2026 e che si differenziano dall’anno 2025 per una maggiore severità rispetto ai tempi di maturazione dei requisiti per andare in pensione con:
- la MANCATA PROROGA per
- QUOTA 103 (62 anni di età e 41 anni di contributi),
- OPZIONE DONNA,
- possibilità per i lavoratori cui si applica interamente il sistema contributivo, vale a dire primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995, di far valere su richiesta al fine del raggiungimento degli importi di soglia mensile dell’assegno sociale stabiliti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, non solo l’ammontare mensile della prima rata di pensione obbligatoria ma anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita;
- la CONFERMA
- sia dell’APE SOCIALE (commi 162-163), vale a dire della disciplina prevista per questa indennità a carico dello Stato in vigore già da anni per traghettare prima alla pensione soggetti con determinate condizioni, incluso il requisito anagrafico dei 63 anni e 5 mesi quale soglia di accesso e l’incumulabilità del beneficio con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui;
- sia della facoltà (comma 194) per i lavoratori che maturassero in corso d’anno i requisiti per la pensione anticipata a prescindere dall’età, di non andare in pensione, percependo, a fronte di tale scelta, esentasse in busta paga la quota di contribuzione INPS a loro carico (9,19%), a partire dal momento in cui esercitassero tale opzione, restando al contrario ovviamente in capo al datore di lavoro la contribuzione a proprio carico riferibile al medesimo rapporto di lavoro;
- l’ULTERIORE ADEGUAMENTO dei requisiti anagrafici e contributivi al prolungarsi dell’aspettativa di vita, seppur graduale e con alcune eccezioni (commi 185-193), che entrerà in vigore dal 2027 innalzando i parametri ad oggi vigenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, pari, rispettivamente, a 67 anni e a 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne). In particolare si prevede che esso si adotti:
- nella misura di 1 solo mese limitatamente al 2027;
- ferma restando la sua piena applicazione, pari a 3 mesi, dal 1° gennaio 2028;
- con l’esclusione di alcune categorie di soggetti, a condizione tuttavia che essi al momento del pensionamento non godano già della cosiddetta APE sociale:
- lavoratori dipendenti che svolgano, al momento del pensionamento, da almeno 7 anni negli ultimi 10, o da almeno 6 anni negli ultimi 7, attività lavorative gravose, nelle professioni di cui all’Allegato B della L. 205/2017, con un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
- lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, cosiddette usuranti, di cui all’art. 1, c. 1, del D.lgs. 67/2011, che svolgano tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa, o da almeno la metà della vita lavorativa complessiva, con un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
- lavoratori precoci, quindi con almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, che svolgano le suddette attività gravose o usuranti e rispettino le medesime condizioni.
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- Pacchetto pensionistico: previdenza complementare (art. 1, cc. 199-205)
Risultano diverse le modifiche normative sul fronte della previdenza complementare al fine di dare nuovo impulso a questo strumento ormai fondamentale per il futuro pensionistico dei lavoratori e che, come noto, prevede la destinazione al fondo pensione del TFR, in aggiunta a specifiche contribuzioni definite dalla contrattazione collettiva a carico del datore di lavoro.
Preme ricordare che, per quanto riguarda tutto il sistema cooperativo, l’istituto trovi concreta attuazione in PREVIDENZA COOPERATIVA (www.previdenzacooperativa.it), uno dei principali fondi pensione attivi a livello italiano che, al pari degli altri, sarà chiamato a adeguarsi alle nuove norme dandone apposita informativa.
Tra le principali novità, che decorreranno a partire dal 1° Luglio 2026 salve diverse specifiche indicazioni:
- comma 204, lettera da a) a d): introduzione di un meccanismo di adesione automatica per i nuovi assunti al loro primo impiego che, sin dal momento dell’assunzione, risulteranno iscritti al fondo pensione individuato da contratti e accordi collettivi applicabili (ferma restando la facoltà di recedere entro 60 giorni decidendo eventualmente di conferire il proprio TFR anche a una diverso fondo di propria scelta), con l’applicazione nei loro confronti di percorsi o linee di investimento “life cycle”, contraddistinti cioè da differenti profili di rischio e di rendimento, definiti sulla base, in particolare, dell’orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente, superando quindi la logica riduttiva del comparto Garantito quale mera opzione di investimento di default, ritenuto fino ad ora a contenuto più prudenziale ma che rischiava tuttavia di non perseguire efficacemente l’obiettivo di una maggiore adeguatezza delle prestazioni pensionistiche nel lungo periodo;
- comma 204, lettera e): applicazione di un analogo meccanismo di adesione automatica anche nei confronti dei lavoratori non di prima assunzione che avviano un nuovo rapporto di lavoro e che avessero già optato per la previdenza complementare, ferma restando la possibilità di proseguire i versamenti presso la forma pensionistica precedentemente prescelta
- comma 201, lettera a): con decorrenza dal periodo di imposta relativo all’anno 2026 leggero innalzamento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del tetto di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro (si ricorda che nella deducibilità non rientrano gli accantonamenti relativi al TFR annualmente destinati a forme pensionistiche complementari);
- comma 201, lettera b): innalzamento dal 50 al 60 per cento della quota massima del montante accumulato che in sede di erogazione delle prestazioni può essere riscossa in forma di capitale e non di rendita, cui si aggiunge il possibile riconoscimento di tipologie di rendite diverse dalla sola rendita vitalizia;
- comma 201, lettera c): portabilità del contributo datoriale anche verso forme pensionistiche individuali (fondi pensione aperti o PIP), vale a dire diritto del lavoratore al versamento alla nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta – nell’ambito della possibilità di trasferimento della posizione individuale da una forma complementare all’altra – degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di TFR e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro. La nuova norma, che sopprime la clausola secondo la quale il diritto a tali versamenti spettava nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro. Questa modifica ha suscitato commenti critici da parte del Sistema Cooperativo e di Assofondipensione, a cui anche Confcooperative aderisce, considerato che in questo modo si realizza un indebolimento dei fondi pensione negoziali e si mette in discussione il ruolo della contrattazione collettiva quale pilastro della previdenza complementare;
- commi 199-200: possibilità per i fondi pensione di investire, anche in via indiretta, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia con individuazione dei limiti massimi di investimento in tali attività finanziarie demandata a un decreto attuativo che dovrà anche definire i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo di tali limiti.
Contestualmente (comma 203), si introduce un nuovo criterio per l’individuazione dei datori di lavoro che sono tenuti a versare gli accantonamenti del TFR dei propri lavoratori al Fondo di tesoreria INPS, obbligo che non sussiste relativamente ai lavoratori che abbiano optato per la previdenza complementare, con il determinarsi di un progressivo allargamento sostanziale della relativa platea così disciplinato:
- dal 2026 in poi, la soglia dei 50 dipendenti a partire dalla quale i datori di lavoro non possono trattenere gli accantonamenti TFR in azienda non è più da riferirsi alla media annuale dei lavoratori in forza cristallizzata all’anno 2006 - per quelle imprese che già erano attive all’epoca - o comunque all’anno solare di inizio attività (come prevedeva in maniera piuttosto inusuale la disciplina finora vigente), ma invece all’anno solare precedente all’anno del periodo di retribuzione considerato;
- tale regola non si applica limitatamente agli anni 2026 e 2027 se la media annuale dei lavoratori in forza (nel relativo anno precedente) risulti inferiore a 60 dipendenti, soglia dimensionale entro cui per tale biennio le imprese non saranno tenute a versare all’INPS gli accantonamenti TFR;
- dal 1° gennaio 2032, la soglia ordinaria dei 50 dipendenti che, terminato il biennio 2026-2027, tornerà a trovare applicazione per il periodo 2028-2031, scenderà strutturalmente a 40 addetti, calcolati sempre con riferimento alla media annuale dell’anno precedente all’anno di volta in volta in corso.
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- Proroga indennità settore pesca sospensione attività (art. 1, comma 164)
Con una dotazione di risorse pari a 30 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, viene prorogata per il 2026 l’indennità giornaliera di 30 € da riconoscere come sostegno al reddito per i lavoratori, inclusi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, coinvolti in periodi di sospensione dell’attività a causa dell’arresto temporaneo obbligatorio (fermo pesca) e non obbligatorio.
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- Misure per lavoratrici e lavoratori con figli (art. 1, cc. 206-207)
Nelle more di un’ulteriore riformulazione delle misure di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli, che viene rinviata al prossimo anno, si proroga per il 2026 il bonus-mamme già in vigore nel 2025, con un innalzamento da 40 a 60 euro mensili, somma che sarà erogata in un’unica soluzione nel mese di dicembre.
Ricordiamo che tale misura interessa:
- lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e lavoratrici madri autonome – iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata - che abbiano un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua e con due figli, che ne beneficiano fino al compimento del decimo anno secondo figlio;
- lavoratrici madri, dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e lavoratrici madri autonome – iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata - titolari di reddito da lavoro, che non derivi da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, non superiore a 40.000 euro su base annua e con più di due figli, che ne beneficiano fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.
L’esclusione delle lavoratrici con più di due figli con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla misura di cui sopra si spiega con il mantenimento per il 2026 dell’analogo beneficio già previsto con la legge di bilancio 2024, stabilito a suo tempo per un triennio e non abrogato, che permette alle stesse di fruire, senza alcun vincolo reddituale, dello sgravio dei contributi a proprio carico (pari a circa il 9%) nel limite massimo di 3 mila euro/anno.
Seguono altri profili interessanti contenuti nel provvedimento correlati alla presenza di lavoratrici/lavoratori dipendenti con figli.
- Art. 1, commi 210-213: introduzione di un nuovo esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono nel 2026 donne con almeno 3 figli minori prive di un impiego regolarmente retribuito dai 6 mesi, beneficio che spetta nel limite massimo di 8 mila euro/annui per 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato (no apprendistato), 18 mesi in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato e 12 mesi se l’assunzione è a tempo determinato.
- Art. 1, commi 214-218: in favore di una lavoratrice o di un lavoratore con almeno 3 figli conviventi, che non abbiano compiuto 10 anni o senza limiti di età in caso di figlio con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2026 riconoscimento di un diritto di precedenza nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a part-time (orizzontale o verticale) o nella rimodulazione di un contratto a tempo parziale già stipulato, con per entrambe le fattispecie il vincolo di determinare una riduzione d’orario per almeno il 40%. In presenza di queste fattispecie si aggiunge un esonero contributivo temporaneo per i datori di lavoro privati che, su base consensuale, attuino la trasformazione o rimodulazione suddette, riconoscibile sempreché l’impresa mantenga il livello complessivo del monte orario di lavoro e con modalità attuative che saranno definite mediante apposito decreto attuativo.
- Art. 1, comma 219: estensione ambito applicativo dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti. L’ampliamento concerne la loro estensione con riferimento ai figli fino a 14 anni (non più 12).
- Art. 1, comma 220: innalzamento da 5 a 10 giorni lavorativi del limite annuo di congedi non retribuiti per malattia dei figli di età superiore a tre anni che diventano fruibili da ciascun lavoratore ora anche in relazione a bambini fino a 14 anni e non più fino a 8 (resta una fruibilità senza limiti di durata per bambini sotto i 3 anni).
- Art. 1, comma 221: possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore – assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del d. lgs n.151 del 2001 - per un ulteriore periodo di affiancamento della “lavoratrice sostituita” non superiore al primo anno di età del bambino.
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- Altre misure degne di attenzione
- Art. 1, comma 14: aumento da 8 a 10 euro del valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
- Art. 1, comma 156: messa a regime dal 2026 della disciplina relativa alle prestazioni occasionali in agricoltura già in vigore dal 2023, come a suo tempo introdotta a titolo sperimentale in una logica di parziale semplificazione per questo settore dalla legge n. 197/2022.
- Art. 1, comma 840: ridefinizione, in senso più favorevole, dei requisiti per il riconoscimento a partire dal 1° gennaio 2026 dell’indennità di discontinuità prevista in favore dei lavoratori dello spettacolo con determinati requisiti ai sensi del decreto legislativo n. 175/20236) portando a 35 mila euro (in luogo di 30 mila) il tetto massimo di reddito richiesto per l’accesso all’indennità e prevedendo per i soli attori cinematografici o di audiovisivi un numero più ridotto di giornate accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (per questi ultimi, in deroga alle 51 giornate maturate nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda stabilite in termini generali, sono ora richieste almeno 15 giornate nell’anno precedente ovvero almeno 30 nei due anni precedenti l’invio dell’istanza).
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(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 15 del 30 maggio 2025 – prot. n. 1675.