Circ. n. 02/2022
Decreto-legge “milleproroghe” – Norme in materia ambientale e dell’energia (Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, in GU n.309 del 30 dicembre 2021)
Con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228 (in Allegato) sono state approvate le disposizioni di proroga di termini legislativi.
Si segnalano, di seguito, le norme di principale interesse per il settore ambientale e dell’energia. L’articolo 11, in particolare, reca le disposizioni di proroga dei termini in materia di transizione ecologica.
1) ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI
Rif. Articolo 11, commi 1 e 2
L'articolo 11, comma 1, interviene sugli obblighi in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi disciplinati dall’articolo 219, comma 5, del codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 30 giugno 2022 ed estendo la finestra per la commercializzazione dei prodotti privi dei requisiti di etichettatura fino ad esaurimento delle scorte. L’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, nel testo integrato con le modifiche disposte dal nuovo articolo 11 prevede, quindi che “I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte”.
L’articolo 11, comma 2, quindi, demanda ad un decreto ministeriale la definizione di apposite linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi.
Con riferimento agli obblighi di etichettatura oggetto di proroga, nel rinviare alle precedenti circolari del Servizio Ambiente in argomento, si ricorda che il richiamato articolo 219, comma 5, del codice ambientale dispone che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili ed in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. La norma pone, inoltre, in capo ai produttori l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio.
La disposizione è stata più volte oggetto di proroga, in considerazione, in particolare, della necessità di definire con maggiore precisione le modalità per l’apposizione dell’etichettatura ed i profili di responsabilità.
Sotto questo profilo, il Ministero della transizione ecologica con diverse note illustrative (cfr. nota MITE 17 maggio 2021) ha osservato che la norma pone in capo ai produttori di imballaggi l’obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della codificazione alfa numerica prevista dalla decisione 97/129/CE della Commissione europea mentre in merito, invece, all'obbligo di conformità dell’etichettatura alle norme tecniche UNI, "la norma non esplicita quali siano i soggetti obbligati" e, quindi, le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi "sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo (es. predisposizione della grafica con i contenuti e la forma nonché il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging)".
La Nota del Mite, inoltre, fornisce chiarimenti su varie tipologie di imballaggi che presentano specifiche criticità in tema di etichettatura, ossia: imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli da trasporto; preincarti ed imballi a peso variabile della distribuzione; imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione; imballaggi destinati all’esportazione; ricorso al digitale (app, QR code, siti internet).
Con riferimento alle sanzioni connesse al mancato adempimento agli obblighi di etichettatura, sembra utile segnalare le modifiche recentemente approvate con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 di recepimento della direttiva sui prodotti monouso in plastica (cd direttiva “SUP”). A decorrere dal 14 gennaio 2022, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro, a carico di chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 del codice ambientale. Dal combinato disposto delle diverse disposizioni si ricava che la sanzione potrà essere applicata soltanto a seguito della intervenuta approvazione del decreto ministeriale che definisce le modalità per l’applicazione dell’etichettatura.
2) EROGAZIONE RISORSE DEL FONDO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA NEL SETTORE INDUSTRIALE
Rif. Articolo 11, comma 3
L’articolo 11, comma 3, fissa al 31 marzo 2022 il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020.
Al riguardo, si ricorda che il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale è stato istituito dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (che modifica l'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30). Il Fondo è finalizzato a sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (aiuti per i costi delle emissioni indirette).
Il decreto MITE 12 novembre 2021, quindi, definisce i criteri, le condizioni e le procedure per l’utilizzo delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale relativamente alla misura di aiuto alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica, come definita nelle Linee guida ETS del 2012 e del 2021 della Commissione europea.
Gli aiuti concedibili riguardano due diversi filoni normativi e due diversi periodi:
a) i costi delle emissioni indirette sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;
b) i costi delle emissioni indirette sostenuti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030.
3) INTERCONNETTOR
Rif. Articolo 11, comma 4
L’articolo 11, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2026 il periodo di godimento di condizioni più vantaggiose sui costi dell’energia elettrica (cd. meccanismo di import virtuale, istituito dall’articolo 32 della legge n. 99/2009) riconosciuti alle imprese energivore nazionali a fronte del loro impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessione con l’estero (cd. interconnector). Conseguentemente, è previsto che ARERA aggiorni le proprie delibere ove è previsto l'elenco dei Paesi esteri nei cui mercati gli Assegnatari possono acquistare l'energia elettrica oggetto del servizio di importazione virtuale.
Al riguardo, si ricorda che fin dal 2009, con l’articolo 32 della legge n. 99 del 2009, è stata introdotta la disciplina che consente alle imprese energivore - a fronte dell'impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessioni fisiche con l'estero, per la capacità di 2500 MW – di beneficiare di un meccanismo di agevolazione sui costi dell’energia elettrica, in funzione di perequazione, chiamato import virtuale. Allo scadere della proroga, le industrie energivore saranno costrette ad acquistare nuovamente energia sul mercato italiano a prezzi meno vantaggiosi rispetto a quelli praticati negli altri paesi europei.
L'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 ha introdotto una specifica disciplina per promuovere gli interconnector, realizzabili da Terna S.p.A. con il coinvolgimento dei soggetti privati. Lo scopo di tale previsione normativa è di favorire la realizzazione di un mercato unico europeo dell'energia, attraverso lo sviluppo di interconnessioni elettriche con l'estero, finanziate da parte di soggetti privati. I soggetti privati ammessi a partecipare a tale attività sono solo i clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, «che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW».
In questo contesto, Terna, individuati i possibili interconnector da realizzare, ha selezionato i soggetti intenzionati a sostenere il finanziamento di tali opere, individuando un elenco di assegnatari, per ciascuna frontiera, qualificabili come finanziatori privati pro quota dell'interconnessione prevista. Tali linee di interconnessione, posizionate su 5 diverse frontiere, sono quindi realizzate da Terna S.p.A. su finanziamento dei soggetti i quali, in proporzione alle quote a loro assegnate, sono titolari del beneficio di esenzione dall'accesso dei terzi fino a 20 anni, così come previsto dall’articolo 32 dalla legge n. 99 del 2009, come modificata dalla legge di bilancio 2016 (L. n. 208/2015), e beneficiano dello strumento di «importazione virtuale» di energia elettrica.
3) SORVEGLIANZA RADIOMETRICA
Rif. Articolo 11, comma 5
L’articolo 11, comma 5, dispone la proroga per ulteriori 60 giorni, a decorrere dal 31 dicembre 2021, del termine previsto per l’operatività della disciplina transitoria di cui all'articolo 72, comma 4, del D. Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, che deve essere applicata in attesa dell’adozione del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 72.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 9 del Decreto-legge n.172 del 2021 aveva già prorogato al 31 dicembre 2021 l’applicazione della disciplina transitoria – di cui all’articolo 2 del D.Lgs n.100/2011 - relativa all’obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici - nelle more dell’adozione del decreto interministeriale, coordinato dal Ministro della transizione ecologica, previsto dall'articolo 72, comma 3 del D. Lgs. n. 101 del 2020, che ha dettato la nuova disciplina per evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente.