Circolari

Circ. n. 01/2026

Conversione D.L. n. 159/2025 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. MODIFICA DISCIPLINA CONVENZIONI PER INSERIMENTO LAVORATIVO

Rispetto al provvedimento in oggetto relativo, come noto, a un insieme articolato di misure tese a rafforzare a vario titolo la sicurezza negli ambienti di lavoro(1), segnaliamo alcune modifiche introdotte in sede di conversione.

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  • Convenzioni per inserimento lavorativo disabili (art. 12-bis legge 68/1999)

In via preliminare, si richiama l’art. 12-bis della Legge n. 68/1999  che prevede la stipula, presso le strutture competenti per il collocamento mirato dei soggetti disabili, di apposite convenzioni tra datori di lavoro con più di 50 dipendenti tenuti ad impiegare soggetti appartenenti alle cosiddette categorie protette nella misura del 7% (soggetti conferenti) e cooperative/consorzi sociali o imprese sociali (o altri datori di lavoro non soggetti a tale obbligo) che, agendo come soggetti destinatari, assumono concretamente i soggetti con difficoltà di inserimento lavorativo in cambio di commesse di lavoro da parte dei conferenti.

Si ricorda che il conferimento di una o più commesse di lavoro, con contestuale assunzione delle persone con disabilità da parte del soggetto destinatario, e la determinazione del valore di ciascuna commessa sono requisiti necessari delle convenzioni, insieme all’individuazione delle persone con disabilità da inserire (previo loro consenso), alla definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo e alla durata non inferiore a 3 anni.

Rispetto a questa disciplina, che coinvolge molte realtà associate, le novità introdotte dal legislatore riguardano:

  • l’inserimento degli Enti del Terzo Settore non commerciali e delle società benefit nel novero dei soggetti destinatari con cui possono essere stipulate tali convenzioni, facendo venir meno una prerogativa esclusiva delle cooperative sociali e delle imprese sociali;
  • un aumento dal 10 al 60% del limite entro cui i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti possono coprire con le convenzioni la quota di riserva pari, come detto, al 7% dei lavoratori complessivamente occupati;
  • la possibilità per il soggetto destinatario (cooperativa sociale, impresa sociale, etc.) di realizzare la commessa di lavoro affidata mettendo a disposizione di un altro soggetto, nel rispetto della normativa vigente in materia di distacco, uno o più lavoratori, sempreché nella convenzione sia stato ricompreso tale istituto, con il riconoscimento in automatico dell’interesse della parte distaccante in forza dell’operare della medesima convenzione.

 

  • Convenzioni quadro per inserimento lavorativo soggetti svantaggiati o con disabilità (art. 14 Decreto Legislativo 276/2003)

In base a tale norma i servizi di collocamento obbligatorio possono stipulare con le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con cooperative/consorzi sociali e imprese sociali convenzioni quadro su base territoriale, validate da parte delle Regioni, e aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative ed imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità.

Resta fermo che, qualora l'inserimento lavorativo realizzato attraverso tali convenzioni riguardi i lavoratori con disabilità - con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi per il collocamento obbligatorio – tale inserimento si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva in favore delle categorie protette cui sono tenute le imprese conferenti in base alla normativa vigente.

Rispetto a questa previsione normativa, il legislatore ha in questo caso stabilito come novità l’inserimento degli Enti del Terzo Settore non commerciali e delle società benefit nel novero dei soggetti destinatari con cui possono essere stipulate tali convenzioni, facendo venir meno una prerogativa esclusiva delle cooperative sociali e delle imprese sociali.

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Seguono due ulteriori novità degne di interesse.

  1. ARTICOLO 1-bis: in considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, concessione in favore degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per le imprese turistico-ricettive di un termine di 30 giorni per l’erogazione ai lavoratori della formazione iniziale in materia di sicurezza sul lavoro e dell’eventuale addestramento specifico, termine che decorre dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione in caso di lavoratori somministrati (tutto ciò derogando dalla regola generale - articolo 37, comma 4, lettera a), del T.U. n. 81/2008 - secondo cui la formazione e l’eventuale addestramento specifico dei lavoratori in materia di salute e sicurezza debbano essere erogati inizialmente in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o comunque dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro).
  2. ARTICOLO 15: rispetto alla prossima emanazione di linee guida ministeriali per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (eventi che si verificano sui luoghi di lavoro che non causano danni) da parte delle imprese con più di 15 dipendenti, già prevista nel testo originario del decreto-legge, precisazione circa una loro adozione tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall’INAIL, che, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e di valorizzazione percorsi già attuati di concerto con le parti sociali, restano ferme fino al loro eventuale aggiornamento o integrazione in coerenza con le medesime linee guida.
 

(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n.33 del 3 novembre 2025 - prot. n. 3101.