Facciamo seguito alla Circolare n. 45, prot. 4442 del Servizio Legislativo-Legale-Fiscale sul provvedimento in oggetto, per approfondire opportunamente alcuni profili e relativi effetti che le nuove disposizioni (artt. 1 e 2) comportano in merito all’obbligo vaccinale vigente su determinate categorie di lavoratori impiegati in settori ritenuti particolarmente a rischio.
Le nuove disposizioni vanno a ricomprendere per tutti, a partire dal 15 dicembre p.v. all’interno dell’obbligo vaccinale anche la dose di richiamo (booster) aggiuntiva al completamento del ciclo primario - da effettuarsi secondo gli orientamenti e i termini indicati dal Ministero della Salute.
Le modifiche prevedono:
Ø da un lato, riformulazione valida dal 27 novembre u.s. (entrata in vigore del D.L.) della disciplina applicabile, ora senza più alcuna scadenza di riferimento, a quei lavoratori sui quali l’obbligo vaccinale era stato introdotto da tempo:
o i) in base all’art. 4 del D.L. 44/2021(1), gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ex art. 1, comma 2, legge 43/2006;
o ii) in base all’art. 4-bis del D.L. 44/2021(2), lavoratori che per qualsiasi motivo di lavoro accedono a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone fragili;
Ø dall’altro – con l’aggiunta di un nuovo art. 4-ter al D.L. 44/2021 - estensione dell’obbligo vaccinale dal 15 dicembre p.v. anche per:
a) personale del sistema istruzione, formazione e servizi educativi all’infanzia (comprese quindi scuole paritarie e nidi);
b) personale del comparto difesa, sicurezza, soccorso pubblico e polizia locale;
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/1992(3), fatta eccezione se in applicazione di contratti esterni;
d) personale che opera negli istituti penitenziari alle dirette dipendenze del DAP e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
Prima di entrare nel merito delle novità recate dagli articoli 1 e 2 del provvedimento in oggetto, sottolineiamo in linea generale il tentativo del legislatore di cercare una relativa armonizzazione delle norme sin qui introdotte, soprattutto sotto il profilo procedurale e ai fini delle operazioni di verifica che, tuttavia, non viene portato pienamente a termine anche alla luce delle inevitabili specificità legate alle diverse fattispecie e casistiche (con un regime differenziato soprattutto per gli esercenti le professioni sanitarie).
Ciò detto, seppur Certificazione verde Covid-19 e obbligo vaccinale rappresentino due aspetti da tenere distinti, con le due discipline inevitabilmente connesse laddove uno dei canali principali per poter ottenere il Green Pass sia proprio la vaccinazione, appare utile ricordare che il nuovo provvedimento ha anche:
· stabilito, sempre a partire dal 15 dicembre p.v. una rideterminazione della validità del Green Pass, ridotta da 12 a 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla somministrazione della dose di richiamo;
· previsto un prossimo aggiornamento delle modalità informatiche con cui andrà verificato il certificato verde nella versione c.d. “rafforzata” (vale a dire qualora sia il risultato della somministrazione del vaccino).
Da quanto si apprende da alcuni organi di stampa oltre ad un nuovo rilascio della APP C-19 con ulteriori funzionalità, dovrebbero anche essere implementati servizi automatizzati di verifica dell’obbligo, tesi presumibilmente a risolvere quelle criticità in termini di flussi informativi che emergerebbe da un esame approfondito delle norme.
RIFORMULAZIONE OBBLIGO PER PROFESSIONI SANITARIE E OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO (art. 4 D.L. 44/2021)
La prima novità dal 27 novembre u.s. riguarda l’aver previsto un obbligo generalizzato per tali soggetti, a prescindere dal loro luogo di lavoro, perché viene meno il riferimento allo svolgimento delle loro attività unicamente in strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, residenziali e semiresidenziali, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali.
Nel ribadire che l’obbligo vaccinale costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della professione e della prestazione lavorativa, si conferma quale unica eccezione il caso di accertato pericolo per la salute, vale a dire l’esonero dalla vaccinazione per il lavoratore che presenti specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale: tale lavoratore sarà mantenuto in servizio, anche in mansioni diverse, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
Sul fronte procedurale, registriamo un percorso distinto, che comunque ora esclude ASL e Regioni, tanto più che fino ad oggi il meccanismo di accertamento dell’adempimento vaccinale ha fatto registrare molte criticità soprattutto sotto il profilo della tempistica.
1) Nel caso degli esercenti le professioni sanitarie saranno gli Ordini professionali a:
v negare fino al 15 giugno 2022 la nuova iscrizione di soggetti che risultino inadempienti rispetto all’obbligo vaccinale;
v verificare, avvalendosi anche della piattaforma informatica delle Certificazioni Verdi COVID-19, l’avvenuta vaccinazione o un motivo valido e certificato per cui la stessa sia stata omessa/differita o comunque al più la presentazione da parte del lavoratore della richiesta di vaccinazione (da eseguirsi entro al massimo entro 20 giorni da quando lo stesso ordine professionale abbia avvertito il soggetto circa il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale);
v comunicare all’interessato e al suo datore di lavoro, nel caso abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato, la sospensione immediata dall’esercizio della professione del lavoratore ingiustificatamente inadempiente all’obbligo vaccinale fino a quando non comunichi, all’Ordine ma in caso anche al datore di lavoro, di aver completato di essere in regola con la vaccinazione anti-COVID in vigore (ciclo primario e dose di richiamo) e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Rispetto a questa procedura, ad oggi risulta poco chiaro come opereranno gli Ordini professionali rispetto alla comunicazione verso i datori di lavoro, tenuto conto che potrebbero non essere a conoscenza dei rapporti instaurati dai propri iscritti.
Fatto salvo il dovere per il datore di lavoro di verificare il rispetto della sospensione disposta dall’ordine professionale – con applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 400 e 1.000 euro in caso di tale omissione da parte dell’impresa – si conferma che per tutto il periodo di sospensione non sarà dovuta alcuna retribuzione o altro compenso comunque denominato.
Lo svolgimento di attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale comporta per il lavoratore una sanzione compresa tra 600 e 1.500 euro, ferme restando le conseguenze sul piano disciplinare “secondo i rispettivi ordinamenti di competenza”.
2) Nel caso degli operatori di interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, legge 43/2006 si adotta sin da subito la nuova procedura che il legislatore ha previsto anche nel caso degli ulteriori lavoratori soggetti ad obbligo vaccinale (art. 4-bis e art. 4-ter del D.L. 44/2021 che analizzeremo nel merito di seguito) e riassumibile in una verifica direttamente in capo al datore di lavoro attraverso i propri responsabili e dirigenti gestibile con le medesime modalità di verifica del Green Pass, come già detto in fase di aggiornamento.
Risulta evidente che, in attesa di tali aggiornamenti sul fronte informatico, le verifiche da parte dei datori di lavoro saranno possibili solo a fronte di ulteriori elementi comprovanti l’adempimento dell’obbligo, per cui la verifica sul certificato vaccinale oppure il dettaglio della Certificazione verde Covid-19 dalla quale risulti l’effettuazione e la validità temporale della vaccinazione.
Fatta eccezione anche in questo caso per lavoratori esonerabili dalla vaccinazione in base ad apposita certificazione medica i quali, come visto in precedenza, sono eventualmente assegnati a diverse mansioni ma senza alcuna decurtazione della retribuzione. Anche per lavoratori che possono dimostrare di aver già prenotato la vaccinazione da eseguirsi in un breve lasso di tempo (entro 20 giorni), il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale riscontrato dal datore di lavoro comporta, fino a diversa comunicazione del lavatore, lo stesso meccanismo di sospensione del lavoratore sin qui in vigore, senza riconoscimento di alcuna retribuzione o altro compenso comunque denominato.
Si aggiunge, se mai vi fossero eventuali dubbi, che il lavoratore sospeso non subisce conseguenze disciplinari e mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fermo restando per il lavoratore che svolga la sua attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale l’applicazione di una sanzione compresa tra 600 e 1.500 euro nonché le eventuali conseguenze sul piano disciplinare “secondo i rispettivi ordinamenti di competenza”.
RIFORMULAZIONE OBBLIGO PER LAVORATORI IMPIEGATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE (art. 4-bis D.L. 44/2021)
Anche qui dal 27 novembre, e come detto senza più alcun limite temporale applicabile alla disciplina dell’obbligo vaccinale, la principale novità risiede nell’applicazione della nuova procedura di verifica già illustrata sopra con riferimento agli operatori di interesse sanitario e che sarà gestita direttamente dai responsabili delle strutture in questione.
Si applicano analogamente le medesime disposizioni in termini di esonero dalla vaccinazione, sospensione del lavoratore e dalla retribuzione ed eventuali sanzioni.
ESTENSIONE OBBLIGO A ULTERIORI CATEGORIE DI LAVORATORI (art. 4-ter D.L. 44/2021)
Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale è esteso come detto ad ulteriori tipologie di lavoratori per i quali si applica tutta la medesima disciplina già illustrata per gli operatori di interesse sanitario e con riferimento all’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-bis.
Nel ripresentare l’elenco degli ulteriori ambiti applicativi, evidenziamo alcune considerazioni aggiuntive in merito a qualche formulazione che potrebbe essere meglio puntualizzata dal legislatore o in via amministrativa:
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del Dlgs 65/2017, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui agli articoli 4 (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza - DIS), 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna - AISE) e 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna - AISI) della legge 124/2007.
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 502/1992 ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni – formulazione spesso utilizzata in questo periodo di emergenza, ma che potrebbe essere foriera di dubbi applicativi;
d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. A nostro avviso risulta chiaro che si deve trattare di personale avente un rapporto di lavoro instaurato direttamente con tali Dipartimenti, ma una formulazione normativa maggiormente esplicita potrebbe fugare eventuali dubbi rispetto a quelle attività svolte dalle cooperative sociali.
* * *
Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, ricordiamo che il provvedimento è attualmente in discussione in Parlamento per la conversione in legge, motivo per cui non mancheremo di fornire ulteriori indicazioni a fronte di eventuali modifiche alla disciplina in questione.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 19 del 3 aprile 2021 - prot. n. 1237.
(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 56 del 13 settembre 2021 – prot. n. 3451.
(3) Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno; studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.