Circolari

Circ. 60/2014

Messaggio INPS n. 8673 del 12 novembre 2014 Ulteriori chiarimenti su circolare INPS n. 100 del 2 settembre 2014.FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE

Facendo seguito alle nostre precedenti circolari in materia, segnaliamo un nuovo messaggio dell’Istituto con ulteriori chiarimenti, soprattutto in merito ai soggetti tenuti a contribuire.

Evidenziamo subito che la questione dei lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b) art. 4, comma 3, da noi trattata con comunicazione separata (nostra circolare n. 58, 5-11-2014, prot. n. 4718), non è presente in questo nuovo messaggio dell’Inps. D’altronde, come annunciato, in concomitanza con l’uscita del messaggio in oggetto abbiamo provveduto a fare un interpello al Ministero del Lavoro e siamo tuttora in attesa di risposta ufficiale.

Ciò detto, il messaggio dell’INPS contiene un aggiornamento della tabella relativa ai settori ricompresi nell’obbligo.

Segnaliamo che, oltre ad escludere dall’obbligo di pagamento del nuovo contributo dello 0,50% alcuni settori dove risultano costituiti o in fase di costituzione fondi bilaterali (es. servizi di trasporto pubblico e agenzie di somministrazione), l’Inps sottolinea alcuni aspetti degni di nota:

·      con riferimento al credito cooperativo, NON sono ovviamente tenute a contribuire le imprese che versano al fondo di solidarietà già presente in questo settore, adeguato di recente ai sensi della legge 92/2012;

·      per il settore del consumo/commercio, sono tenuti a versare SOLO i datori di lavoro con dipendenti tra 15 e 50.

Infatti, come noto, non sono tenute le imprese con dipendenti superiori a 50 perché già pagano una delle casse ordinarie (CIGO/CIGS) come le cooperative di vigilanza, di consumo, di trasformazione.

·      il versamento degli arretrati gennaio-settembre 2014, da effettuarsi come noto entro il 16 dicembre p.v., vale anche per i lavoratori cessati in quel periodo, per cui i datori dovranno pagare per intero lo 0,50%, compresa la quota (1/3) a carico del lavoratore, su cui potranno rivalersi (tutto ciò ovviamente in proporzione al periodo in cui tali lavoratori cessati hanno prestato la loro attività);

·      il versamento degli arretrati gennaio-settembre 2014 è richiesto anche alle imprese cessate entro lo scorso mese di settembre (si tratta a nostro avviso di un’indicazione piuttosto singolare e di difficile applicazione, su cui comunque l’Istituto detta specifiche istruzioni).

A fronte delle novità rispetto all’ambito di applicazione del Fondo, l’INPS ha elaborato una NUOVA TABELLA  – allegata al messaggio – riassuntiva dei soggetti tenuti a versare, che supera e aggiorna quella già diffusa con il messaggio n. 6897 dell’8 settembre 2014 (nostra circolare n. 50 del 9 settembre 2014 – prot. n. 3900).

E’ a questa che ora bisogna far riferimento, tenendo presente che il possesso dei codici richiamati non determina in automatico l’iscrizione al Fondo, perchè dovranno essere verificati contestualmente anche i requisiti dimensionali (sopra 15 dipendenti).

Inoltre, SOLO per quei datori di lavoro che a fronte delle nuove indicazioni vedranno con ritardo (vale a dire nel mese di novembre), attribuirsi il codice (“OJ”) identificativo dell’obbligo di versamento al Fondo è previsto uno slittamento, senza applicazione di interessi, del primo pagamento relativo al mese di ottobre al 16 dicembre p.v., in concomitanza con il pagamento per il mese di novembre e degli arretrati.

Preme ribadire che per quanto non corretto e chiarito dal messaggio in oggetto, valgono le istruzioni date dall’INPS con la circolare n. 100 del 2 settembre 2014 e al messaggio n. 6897 dell’8 settembre 2014.