Circ. 33/2021
DECRETO LEGGE 24 AGOSTO 2021,N. 118 (cd DECRETO “CRISI D’IMPRESA”) (GU N. 202 del 24 agosto 2021)
giovedì 16 settembre 2021
Nella G.U. n. 202 del 24 agosto 2021, è stato pubblicato il decreto legge 24 agosto 2021, n.
118, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento
aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia D.L. 118/2021”
1
cd DECRETO “CRISI D’IMPRESA”
Il decreto legge in conversione si compone di 29 articoli2
e contiene alcune disposizioni di
grande rilevanza riguardanti il diritto della crisi e l’entrata in vigore del Codice della crisi di cui
1
Il provvedimento è stato presentato alle Camere per la conversione in legge. Il relativo disegno di legge di
conversione, A.S. 2371, è stato assegnato alle Commissioni riunite 2° e 10°.
2
Ripartiti in tre capi: il capo I (articoli 1-23) reca misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento
aziendale; il capo II (articoli 24-26) prevede ulteriori misure urgenti in materia di giustizia; il capo III (articoli 27-
29) reca disposizioni transitorie e finali.
2
al d.l.vo 14/2019, e delle cd procedure di allerta obbligatoria (su cui vedi da ultimo CIRCOLARE
DEL SERVIZIO LEGISLATIVO N. 9/2021, Aggiornamenti in tema di riforma della crisi e
dell’insolvenza dell’impresa).
In questa circolare ci limiteremo ad una comunicazione sintetica, rinviando per gli
approfondimenti alla circolare che verrà diramata all’indomani della legge di conversione.
In sintesi, il decreto:
rinvia le disposizioni di cui al Titolo II della parte I del Codice della crisi,
concernenti le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi
innanzi all'Organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI), al 31
dicembre 2023;
rinvia l'entrata in vigore delle altre disposizioni del Codice della crisi al 16
maggio 2022;
introduce e disciplina la procedura di COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI, un
nuovo istituto facoltativo, cui si accederà tramite una piattaforma
informatica nazionale e che darà a tutte le imprese – anche a quelle
soggette a liquidazione coatta amministrativa, come le società
cooperative e le imprese sociali, ed alle imprese “non fallibili”, come le
imprese agricole – la possibilità di essere affiancata da un esperto terzo e
indipendente per agevolare, in maniera riservata, le trattative con i
creditori3
;
nel caso di mancata individuazione di una soluzione idonea al superamento della
situazione di crisi, introduce la possibilità per l'impresa di presentare una proposta di
3
È in particolare stabilito, all'articolo 2, che l’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di
squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al
segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si
trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulti ancora ragionevolmente
perseguibile il risanamento dell’impresa. Il compito dell’esperto sarà quello di agevolare le trattative tra
l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il
superamento della crisi, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa. Presso la camera di
commercio sarà altresì formato un elenco di "esperti" in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla legge. La
nomina dell’"esperto" avvenga ad opera di una commissione che resta in carica per due anni composta da un
magistrato designato dal presidente del “tribunale delle imprese”; un membro designato dal presidente della
camera di commercio; e un membro designato dal Prefetto.
Alla procedura si accederà per il tramite di una piattaforma telematica nazionale (raggiungibile attraverso
il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio) ove sarà resa disponibile una lista di controllo che contenga
indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento ed un test pratico per la verifica della ragionevole
perseguibilità del risanamento.
3
concordato per cessione di beni unitamente al piano di liquidazione, il c.d.
CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO.
I principali istituti recepiti nel decreto in commento (rinvii dell’entrata in vigore
delle procedure di allerta e del Codice nel suo complesso; introduzione di una
procedura di composizione “facoltativa” della crisi) rientravano tra le proposte
avanzate da Confcooperative e dall’Alleanza alla Commissione tecnica istituita
dal Ministero di Giustizia per apportare modifiche al Codice.
Con ogni probabilità le misure introdotte subiranno modifiche in sede di conversione. Ragion
per cui si ritiene opportuno rinviare ogni forma di approfondimento all’approvazione
definitiva del decreto. L’Alleanza ha chiesto di essere audita nel corso dell’esame del disegno
di legge di conversione. In tale sede verranno avanzate specifiche proposte di emendamento
al fine di preservare, anche nella inedita procedura “negoziata”, la specificità delle società
cooperative e delle imprese soggette a vigilanza amministrativa e liquidazione coatta.
Si chiede sin d’ora di voler segnalare tempestivamente eventuali osservazioni al
Servizio legislativo (servlegale@confcooperative.it ).
Si rinvia per gli approfondimenti alla circolare che verrà diramata all’indomani della legge di
conversione