Si informa che è pervenuta la Nota del Ministero dello Sviluppo economico 5
dicembre 2018, prot. 418093 (allegata), con la quale sono
state fornite ai revisori ulteriori
indicazioni relative
alla modifica della disciplina dell’organo amministrativo di cui all’art. 2542,
c.c.
Come noto, l’art. 2542, c.c., è stato
da ultimo modificato dall’art. 1, c. 936, L. 205/2017, che ha aggiunto il
seguente comma: “L’amministrazione della società è affidata ad un organo
collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’articolo
2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall’articolo 2383,
secondo comma”.
La norma sancisce:
-
anzitutto l’incompatibilità
assoluta della figura dell’amministratore unico con il modello dell’impresa
cooperativa, nonché l’obbligo di costituire organi amministrativi collegiali
formati da almeno tre persone;
-
in secondo luogo, la non
applicabilità alle cooperative Srl della disposizione secondo la quale gli
amministratori rimangono in carica fino a revoca da parte dell’assemblea.
Ebbene, in coerenza con le precedenti indicazioni
(comunicate con la Circolare del
Servizio legislativo 11 gennaio 2018, n. 1/2018), gli Uffici del
Ministero confermano che le cooperative sono tenute a “modificare lo statuto
solo nel caso in cui le stesse (previsioni statutarie ndr)
escludano la possibilità di nominare un organo con composizione e/o durata
conformi al disposto dell’art. 2542 c.c., e dunque, per esempio, prevedano
unicamente l’organo monocratico e/o la durata a tempo indeterminato
delle cariche ovvero, ovviamente, in ogni caso nel quale si siano rilevate
difformità ulteriori alla governance”.
La Nota prosegue fornendo anche le seguenti
significative esemplificazioni:
-
non deve essere modificato lo statuto che preveda “sia
la forma amministrativa monocratica che l’organo collegiale composto da un
minimo ad un massimo di consiglieri o da un numero di consiglieri determinato
dall’assemblea all’atto della nomina”;
-
non deve essere modificato lo statuto che, “sebbene
non preveda esplicitamente che gli amministratori non possano essere nominati
per un periodo superiore a tre esercizi, rinvii all’assemblea la facoltà di
determinazione della durata della carica”.
In questi casi e nelle ipotesi analoghe (nelle
quali lo statuto è per così dire “aperto” a varie possibilità) lo statuto non
dovrà essere modificato, essendo l’autonomia statutaria automaticamente “compressa”
dalle norme di legge. Ragion per cui il revisore non diffiderà la
cooperativa ad una modifica dello statuto, ma si limiterà a raccomandare
“l’adeguamento anche formale delle previsioni relative alla governance
nella prima occasione in cui si verificasse la necessità di modificare
lo statuto”.
*
La nota allegata reca infine importanti indicazioni
anche in riferimento al comportamento che deve adottare il revisore in ipotesi
di
sottrazione all’attività
di vigilanza
Si avverte, in particolare che ai sensi dell’art.
12, c.3, D.L.vo 220/2002 (così come modificato dal citato art. 1, c. 936, L.
205/2017), in caso di cooperative che si sottraggono all’attività di vigilanza,
il revisore:
-
anzitutto dovrà redigere
il verbale di mancata revisione o di mancato accertamento proponendo il
provvedimento di scioglimento con o senza nomina del liquidatore, tenuto
conto della situazione patrimoniale rilevata;
-
anche nel caso in cui la cooperativa sia in liquidazione
e/o non depositi i bilanci da oltre cinque anni;
-
dovrà poi rappresentare dettagliatamente in verbale
sia le attività svolte, sia la situazione dell’Ente, allegando gli atti
comprovanti i tentativi di contattare la cooperativa (effettuati in ossequio
alle istruzioni ministeriali).
*
Per tutti gli altri profili si rinvia alla citata Circolare del servizio legislativo n. 1/2018
ed ai relativi allegati.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.