Circolari

Circ. 18/2018

NOTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 5 DICEMBRE 2018, PROT. 418093 – Ulteriori indicazioni sulla modifica dell’art. 2542, c.c. – Indicazioni riguardanti la sottrazione all’attività di vigilanza

Si informa che è pervenuta la Nota del Ministero dello Sviluppo economico 5 dicembre 2018, prot. 418093 (allegata), con la quale sono state fornite ai revisori ulteriori

 

indicazioni relative alla modifica della disciplina dell’organo amministrativo di cui all’art. 2542, c.c.

 

Come noto, l’art. 2542, c.c., è stato da ultimo modificato dall’art. 1, c. 936, L. 205/2017, che ha aggiunto il seguente comma: “L’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall’articolo 2383, secondo comma”.

La norma sancisce:

  • anzitutto l’incompatibilità assoluta della figura dell’amministratore unico con il modello dell’impresa cooperativa, nonché l’obbligo di costituire organi amministrativi collegiali formati da almeno tre persone;

  • in secondo luogo, la non applicabilità alle cooperative Srl della disposizione secondo la quale gli amministratori rimangono in carica fino a revoca da parte dell’assemblea.

    Ebbene, in coerenza con le precedenti indicazioni (comunicate con la Circolare del Servizio legislativo 11 gennaio 2018, n. 1/2018), gli Uffici del Ministero confermano che le cooperative sono tenute a “modificare lo statuto solo nel caso in cui le stesse (previsioni statutarie ndr) escludano la possibilità di nominare un organo con composizione e/o durata conformi al disposto dell’art. 2542 c.c., e dunque, per esempio, prevedano unicamente l’organo monocratico e/o la durata a tempo indeterminato delle cariche ovvero, ovviamente, in ogni caso nel quale si siano rilevate difformità ulteriori alla governance”.

    La Nota prosegue fornendo anche le seguenti significative esemplificazioni:

  1. non deve essere modificato lo statuto che preveda “sia la forma amministrativa monocratica che l’organo collegiale composto da un minimo ad un massimo di consiglieri o da un numero di consiglieri determinato dall’assemblea all’atto della nomina”;

  2. non deve essere modificato lo statuto che, “sebbene non preveda esplicitamente che gli amministratori non possano essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, rinvii all’assemblea la facoltà di determinazione della durata della carica”.

    In questi casi e nelle ipotesi analoghe (nelle quali lo statuto è per così dire “aperto” a varie possibilità) lo statuto non dovrà essere modificato, essendo l’autonomia statutaria automaticamente “compressa” dalle norme di legge. Ragion per cui il revisore non diffiderà la cooperativa ad una modifica dello statuto, ma si limiterà a raccomandarel’adeguamento anche formale delle previsioni relative alla governance nella prima occasione in cui si verificasse la necessità di modificare lo statuto”.

     

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    La nota allegata reca infine importanti indicazioni anche in riferimento al comportamento che deve adottare il revisore in ipotesi di

     

    sottrazione all’attività di vigilanza

     

    Si avverte, in particolare che ai sensi dell’art. 12, c.3, D.L.vo 220/2002 (così come modificato dal citato art. 1, c. 936, L. 205/2017), in caso di cooperative che si sottraggono all’attività di vigilanza, il revisore:

  • anzitutto dovrà redigere il verbale di mancata revisione o di mancato accertamento proponendo il provvedimento di scioglimento con o senza nomina del liquidatore, tenuto conto della situazione patrimoniale rilevata;

  • anche nel caso in cui la cooperativa sia in liquidazione e/o non depositi i bilanci da oltre cinque anni;

  • dovrà poi rappresentare dettagliatamente in verbale sia le attività svolte, sia la situazione dell’Ente, allegando gli atti comprovanti i tentativi di contattare la cooperativa (effettuati in ossequio alle istruzioni ministeriali).

     

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    Per tutti gli altri profili si rinvia alla citata Circolare del servizio legislativo n. 1/2018 ed ai relativi allegati.

    Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.