la possibilità
di compensare il debito derivante dalla definizione con eventuali crediti
per appalti, forniture e servizi, anche professionali, maturati nei confronti
della P.A. e certificati.
In linea generale, sono inclusi nella sanatoria
tutti i debiti affidati all’agente della riscossione, ad eccezione delle somme
dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (i), dei crediti derivanti
da pronunce di condanna della Corte dei conti (ii), delle multe, ammende e
sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna (iii), nonché delle sanzioni diverse da quelle irrogate per
violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e
ai premi dovuti agli enti previdenziali. Possono essere definiti anche i carichi
già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 6, c. 2, D.L.
193/2016 (prima rottamazione) e ai sensi dell’ art. 1, c. 5, D.L. 148/2017
(rottamamzione-bis), per le quali il debitore non ha perfezionato la
definizione ovvero non ha provveduto all’integrale, tempestivo pagamento delle
somme dovute a tal fine.
Nel dettaglio, i debiti risultanti dai singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni e
gli interessi di mora (di cui all’articolo 30, comma 1, dpr 602/1973),
versando in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure nel numero
massimo di dieci rate consecutive semestrali di pari importo, le somme affidate
all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, nonché l’aggio di
riscossione e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica
della cartella di pagamento.
Il contribuente aderirà alla sanatoria rendendo, entro
il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione (in conformità alla modulistica
che l’Agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio sito internet entro il 13
novembre 2018). Nella dichiarazione il debitore indicherà l’eventuale pendenza
di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumerà l’impegno
a rinunciare agli stessi giudizi (l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo
perfezionamento della definizione).
Entro il 30 giugno 2019, l’amministrazione comunicherà ai debitori l’ammontare
complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle
singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.