Circolari

Circ. 14/2018

DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria)

È stato pubblicato sulla G.U. del 23 ottobre 2018, n. 247, il decreto in epigrafe costituente il primo provvedimento in cui si articolerà la MANOVRA DI BILANCIO PER IL 2019 ed avente ad oggetto disposizioni urgenti in materia di

 

“Pace fiscale”, modifica della disciplina sulla fatturazione, semplificazioni e altre disposizioni fiscali

[CD DECRETO FISCALE]

 

Fra le varie misure, il provvedimento – in vigore da mercoledì 24 ottobre 2018 – contiene:

  • vari istituti di “condono fiscale” (denominati di “pacificazione fiscale”);

  • rilevanti modifiche alla disciplina della fatturazione (in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica);

  • l’estensione della disciplina relativa al “gruppo IVA” ai Gruppi Bancari Cooperativi.

     

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  1. Sanatorie fiscali (cd “pace fiscale”)

     

    Il provvedimento contiene numerose misure di sanatoria o condono fiscale.

  • Definizione dei p.v.c. (art. 1) È anzitutto prevista la possibilità di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione a condizione che:

  1. siano stati consegnati entro il 24 ottobre;

  2. le contestazioni riguardino: imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE), imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE) e IVA;

  3. al 24 ottobre non siano stati ancora notificati avvisi di accertamento o inviti al contraddittorio per l’accertamento con adesione.

    Le dichiarazioni di adesione alla sanatoria devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Anche il versamento delle imposte autoliquidate deve essere effettuato, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi, entro il 31 maggio 2019. La definizione, dunque, si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione (o della prima rata). L’importo è rateizzabile fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione con eventuali crediti ai sensi dell’art. 17, D.L.vo 241/1997.

    I termini di accertamento delle annualità oggetto dei p.v.c. definibili con questa procedura (fino al periodo in corso al 31/12/2015) sono prorogati di due anni.

     

  • Definizione agevolata degli atti di accertamento (art. 2) È poi prevista la possibilità di definire gli atti impositivi (avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero) alle seguenti condizioni:

  1. che siano stati notificati entro il 24 ottobre 2018;

  2. che non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili al 24 ottobre 2018;

    La definizione avviene con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018 ovvero, se più ampio, entro il termine di impugnazione dell’atto.

    Con le stesse modalità possono essere definiti gli inviti al contraddittorio per l’adesione e gli accertamenti con adesione già sottoscritti. Sono invece esclusi gli atti della cd collaborazione volontaria o voluntary disclosure (art. 5-quater, d.l. 167/1990, n. 167).

     

  • Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (cd rottamazione-ter) (art. 3) Tra le sanatorie vi è anche la riapertura della procedura di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione e riguardanti il periodo tra il 2000 e il 2017 (cd rottamazione-ter).

    L’istituto è nella sostanza la riproposizione delle precedenti rottamazioni (art. 6, D.L. 193/2016; art. 1, D.L. 148/2017) con talune condizioni più vantaggiose per i contribuenti che decidono di aderire, essendo consentita:

  • la rateizzazione in cinque anni (e non in 2);

  • un tasso di interesse più basso (2% annuo in luogo del 4,5%);

  • la possibilità di compensare il debito derivante dalla definizione con eventuali crediti per appalti, forniture e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A. e certificati.

    In linea generale, sono inclusi nella sanatoria tutti i debiti affidati all’agente della riscossione, ad eccezione delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (i), dei crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti (ii), delle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (iii), nonché delle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Possono essere definiti anche i carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 6, c. 2, D.L. 193/2016 (prima rottamazione) e ai sensi dell’ art. 1, c. 5, D.L. 148/2017 (rottamamzione-bis), per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione ovvero non ha provveduto all’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine.

    Nel dettaglio, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (di cui all’articolo 30, comma 1, dpr 602/1973), versando in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure nel numero massimo di dieci rate consecutive semestrali di pari importo, le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, nonché l’aggio di riscossione e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

    Il contribuente aderirà alla sanatoria rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione (in conformità alla modulistica che l’Agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio sito internet entro il 13 novembre 2018). Nella dichiarazione il debitore indicherà l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumerà l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi (l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione).

    Entro il 30 giugno 2019, l’amministrazione comunicherà ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

     

  • Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (art. 4) È altresì previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010. In particolare, i debiti di importo residuo, al 24 ottobre 2018, fino a mille euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati. Nondimeno, le somme versate anteriormente al 24 ottobre 2018 restano definitivamente acquisite all’Erario. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018.

    La sanatoria non si applica:

  1. ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell’UE (art. 2, par. 1, lett. a, decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014);

  2. all’IVA all’importazione;

  3. alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

  4. ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

  5. alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

     

  • Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea (art. 5) Il decreto inoltre estende le norme sulla rottamazione delle cartelle anche ai debiti relativi a risorse proprie tradizionali della UE (dazi e altri prelievi rtelativi a scambi con Paesi terzi e prelievi del settore dello zucchero, v. art. 2, par. 1, lett. a), decisioni 2007/436/CE, Euratom, e 2014/335/UE, Euratom) e all’IVA all’importazione. In tal caso sono previste alcune deroghe (riguardanti il computo degli interessi di mora e le modalità di definizione, v. testo dell’articolo).

     

  • Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 6) Sono infine definibili tutte le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.

    In particolare, per condonare una controversia con il Fisco devono verificarsi le seguenti condizioni:

  1. la lite deve avere natura tributaria e dunque rientrare nell’oggetto della giurisdizione tributaria ai sensi dell’art. 2, D.L.vo 546/1992 (sono in ogni caso escluse le liti aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali della UE, v. sopra, e gli atti di recupero di aiuti di Stato);

  2. la controparte deve essere l’Agenzia delle Entrate (e non altri enti dotati poteri impositivi. Si tenga presente però che gli enti territoriali possono consentire, entro il 31 marzo 2019, l’applicazione del condono delle liti alle controversie tributarie in cui è parte il medesimo ente);

  3. la lite deve avere ad oggetto atti impositivi o sanzionatori;

  4. la lite deve essere pendente in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio (la lite si considera pendente se il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e se, entro la data per la presentazione della domanda di condono, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva).

    Contrariamente a quanto riportato su organi di stampa, si ritiene che non possano essere definite le liti riguardanti il prelievo supplementare del settore lattiero (cd quote latte). Le suddette liti neppure rientrano nel raggio di operatività delle altre sanatorie previste dal decreto in esame. Si confida, in ogni caso, in un tempestivo chiarimento delle autorità competenti.

    La definizione avviene con la presentazione di una domanda da parte del contribuente che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio e con il pagamento dei seguenti importi:

  • un importo pari al valore della controversia à se non vi è stata ancora pronuncia nel merito o vi è stata soccombenza in una pronuncia (il valore della controversia è stabilito ai sensi dell’art. 12, d.l.vo 546/1992, ed è pari all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni);

  • metà del valore della controversia à in caso di vittoria del contribuente e soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima pronuncia di primo grado;

  • un quinto del valore della controversia à in caso di vittoria del contribuente e soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima pronuncia di secondo grado;

  • il quaranta per cento del valore della controversia à se questa ha ad oggetto sanzioni non collegate al tributo;

  • il quindici per cento del valore della controversia à se questa ha ad oggetto sanzioni non collegate al tributo e il contribuente ha ottenuto una pronuncia positiva.

    La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti (o della prima rata) entro il 31 maggio 2019. Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto.

    Se decorre il temine per impugnare una sentenza, i termini sono sospesi per nove mesi (più precisamente sono sospesi di nove mesi tutti i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019).

    L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Commissione tributaria presso il quale pende la controversia.

     

  • Dichiarazione integrativa speciale (art. 9) Con questo istituto, ai contribuenti è concessa la possibilità di integrare, a condizioni eccezionali di maggior favore, le dichiarazioni presentate entro il 31/10/2017 (l’ultima delle quali è relativa al periodo 2016), riguardanti annualità per le quali non sia già scaduto il termine di accertamento, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali; imposte sostitutive delle imposte sui redditi; ritenute e contributi previdenziali; Irap; Iva.

    Trattandosi di possibilità di integrazione e correzione della dichiarazione, la procedura non è esperibile se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016.

    L’integrazione degli imponibili è ammessa:

  • nel limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo;

  • comunque non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato;

  • in caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite sino al limite massimo di 30.000 euro.

    Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:

  • un’imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un’aliquota pari al 20 per cento ai fini Irpef/Ires e addizionali, sostitutive delle imposte sui redditi, contributi previdenziali e Irap;

  • un’imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20 per cento;

  • l’aliquota media IVA (risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili e il volume d’affari dichiarato).

    La DIS va inviata all’Agenzia delle entrate e si perfeziona con il versamento del dovuto in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi della compensazione. Il versamento può essere ripartito in dieci rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019. Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.

    Nella DIS non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Tuir, né la DIS può costituire titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, né tantomeno per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d’imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.

    La dichiarazione integrativa speciale non può essere presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie; né può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

    L’adesione alla sanatoria preclude la contestazione penale esclusivamente relativa ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (artt. 2 e 3, d.L.vo 74/2000). Tutti gli altri reati tributari, valutari e societari restano rimproverabili ai contribuenti, compresi i reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori (art. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1, c.p.; art. 12-quinquies, d.l. 306/1992). Inoltre, chiunque fraudolentemente si avvale della sanatoria al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dalla dichiarazione fraudolenta, è punito con la con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

     

  • Altre sanatorie Gli articoli 7 e 8 – al cui testo si rinvia – prevedono regole peculiari di adesione alle sanatorie rispettivamente:

    • per le società (comprese le cooperative) e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI;

    • per i debiti dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei del tabacco e sui prodotti liquidi da inalazione.

 

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  1. Modifiche alla disciplina sulla fatturazione (in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica)

     

    Il decreto introduce importanti modifiche ad alcune delle disposizioni più significative della disciplina IVA, segnatamente a quelle che stabiliscono i termini per l’emissione della fattura, per la registrazione, la detrazione. La riforma è orientata alla semplificazione del sistema in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

     

  • Attenuazione delle sanzioni Proprio per tali ragioni il decreto reca anzitutto un’attenuazione delle conseguenze sanzionatorie della mancata emissione della fattura elettronica per il primo semestre di vigenza del sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria (1 gennaio 2019 – 30 giugno 2019). In particolare, nel primo semestre, nell’ipotesi di mancata emissione della fattura elettronica:

      • non si applicherà alcuna sanzione a carico del contribuente che emette la fattura tardivamente (oltre il momento di effettuazione dell’operazione) ma, comunque, entro il termine per far concorrere l’imposta indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale);

      • la sanzione ridotta al 20%, qualora la fattura sia emessa oltre il termine previsto ma, comunque, entro quello per far concorrere l’imposta indicata alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.

         

  • Emissione delle fatture A decorrere dal 1° luglio 2019, cambiano anche le regole in tema di emissione delle fatture. In particolare si interviene sull’art. 21 del decreto IVA (dpr 633/1972), stabilendo che la fattura, sia elettronica sia cartacea, possa essere emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (quindi non più entro le 24 del giorno stesso di effettuazione). Nondimeno, chi si avvale della facoltà di emettere le fatture entro il più ampio termine concesso, dovrà obbligatoriamente integrare il contenuto della fattura indicando la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi” se tale data è diversa dalla data di emissione della fattura.

     

  • Annotazione delle fatture emesse Il decreto interviene anche sulla disciplina dell’annotazione delle fatture emesse, modificando i termini di registrazione di cui all’art. 23 del decreto IVA. In particolare, anziché prevedere che si annotino entro 15 giorni dall’emissione, si stabilisce ora che debbano essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. La modifica, evidentemente deriva dal fatto che, essendo mutato il termine di emissione, i tempi per l’annotazione devono necessariamente ancorarsi al momento di effettuazione (non più al termine di emissione).

 

  • Registrazione degli acquisti Quanto alle fatture passive, il decreto modifica anche l’art. 25 del dpr 633/1972, sopprimendo l’obbligo di inserimento nella fattura sugli acquisiti ricevuta del numero di protocollo progressivo, risultando tale incombente automaticamente assolto attraverso il sistema di trasmissione della fattura elettronica (cd Sistema di interscambio).

 

  • Detrazione dell’Iva È infine modificata anche la disciplina della detrazione IVA, prevedendosi la possibilità che il cessionario/committente computi l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata, purché la fattura sia recapitata e registrata entro i termini di liquidazione. Ciò consente di evitare pregiudizi di natura finanziaria per gli acquirenti che ricevono la fattura relativa ad un’operazione effettuata in un dato mese i primi giorni del mese successivo. La novella è già in vigore.

     

    Per le restanti novità in tema di disciplina della fatturazione elettronica, si rinvia al testo del decreto, nonché all’ultima Circolare congiunta Servizio legislativo/Fedagripesca/ICN n. 13/2018. Si conferma, inoltre, la validità di tutte le indicazioni in essa contenute.

     

    Il decreto reca altresì alcune modifiche volte a rendere obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi (attualmente opzionale). Ciò rende necessario per gli operatori dotarsi dei cd Registratori telematici (disciplinati dal provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate 28/10/2016).

    L’attuazione dell’obbligo è tuttavia graduale, essendo previsto che:

  • si applica a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soli soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000;

  • per tutti gli altri l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2020;

  • inoltre, con decreti ministeriali potranno essere previsti specifici esoneri, anche in ragione del livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati.

    È infine previsto che i soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (decreto legislativo n. 175 del 2014), possano adempiere all’obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

     

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  1. Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi (art. 20)

     

    L’articolo 20 detta una disciplina per l’applicazione dell’istituto del “gruppo IVA” ai Gruppi Bancari Cooperativi (GBC) di cui all’art. 37-bis del TUB, ed è disposizione direttamente elaborata in seno al movimento. In particolare, la norma in esame intende chiarire che il vincolo finanziario, la cui esistenza è presupposto per la costituzione del gruppo IVA, si considera sussistente anche tra i partecipanti al GBC.

    Più precisamente, ai sensi del nuovo Titolo V-bis del dpr 633/1072, che da ultimo ha introdotto la disciplina del gruppo IVA, la costituzione del gruppo presuppone l’esistenza di un vincolo finanziario, costituito da un rapporto di controllo di diritto, diretto o indiretto, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, che richiede alla controllante di disporre della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria della società controllata.

    Il GBC tuttavia si caratterizza per una struttura peculiare in cui l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento sulle banche di credito cooperativo aderenti non si basa su un vincolo finanziario, in quanto la capogruppo non dispone della maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie delle aderenti, bensì su un vincolo contrattuale (cd contratto di coesione).

    In considerazione di ciò,

    la proposta integra il d.p.r. 633/1972 prevedendo che il vincolo finanziario si consideri altresì sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario Cooperativo (nuovo comma 1-bis dell’articolo 70-ter). Il rappresentante di gruppo sarà la società capogruppo (nuovo ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 70-ter). A fini di diritto transitorio, per l’anno 2019, la dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA da parte dei partecipanti ad un GBC ha effetto se presentata entro il 31 dicembre 2018, purché a tale data sia stato sottoscritto il contratto di coesione di cui al comma 3 dell’articolo 37-bis del TUB.

     

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  2. Altre disposizioni.

     

    Fra le altre disposizioni di interesse si segnalano:

  • l’assegnazione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 735 milioni di euro per l’anno 2018;

  • l’aumento della dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni per interventi per la ristrutturazione dell’autotrasporto e l’incremento delle risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti.

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