Facciamo seguito alla circolare della settimana scorsa
relativa alle misure ipotizzate dal Governo sull’emergenza CODIV-19 e
anticipate alle parti sociali nell’ambito di un incontro con il Ministro del
Lavoro, per evidenziare le misure contenute nel decreto legge in oggetto. Commentiamo
le MISURE IN MATERIA DI LAVORO,
rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo – Legale – Fiscale per una
disamina generale del provvedimento.
Sono già in vigore:
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Art. 5: SOSPENSIONE fino al 30 APRILE 2020 nei
soli Comuni della ZONA ROSSA[1] degli ADEMPIMENTI
e dei VERSAMENTI dei CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (INPS) e ASSICURATIVI (INAIL) in scadenza dal 23
FEBBRAIO 2020.
Il pagamento dei contributi e dei premi
sospesi viene differito al 1° maggio 2020, fatta salva la possibilità di
rateizzare il pagamento degli stessi fino ad un massimo di 5 mensilità di pari
importo, senza applicazione di sanzioni e interessi;
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Art. 8: SOSPENSIONE
dal 2 MARZO al 30 APRILE 2020 per gli OPERATORI
del SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO
(imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator) di TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
degli ADEMPIMENTI e dei VERSAMENTI dei CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (INPS) e ASSICURATIVI (INAIL) nonché dei VERSAMENTI delle RITENUTE alla
fonte in qualità di sostituti di imposta.
Il pagamento
dei versamenti sospesi andrà effettuato in un’unica soluzione (no
rateizzazione) entro il mese di maggio 2020, fatto salvo che versamenti già
effettuati non saranno rimborsati e che ai sostituti di imposta attivi nella
zona rossa si applicano disposizioni già date con precedente decreto MEF del 24
febbraio 2020 che fissa sospensione versamento ritenute dal 21 febbraio u.s. al
31 marzo p.v.;
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Art. 13:
NORME SPECIALI su concessione trattamenti CIGO e FIS per UNITA’ PRODUTTIVE LOCALIZZATE o per LAVORATORI RESIDENTI/DOMICILIATI nei
Comuni della ZONA ROSSA;
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Art. 14: riconoscimento trattamenti CIGO con le norme speciali di cui sopra per IMPRESE LOCALIZZATE nei Comuni ZONA ROSSA che si trovassero GIA’ IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA con INTERRUZIONE della MEDESIMA;
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Art. 15: riconoscimento
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA per UNITA’ PRODUTTIVE LOCALIZZATE o per LAVORATORI RESIDENTI/DOMICILIATI nei
Comuni della ZONA ROSSA PRIVI A
LEGISLAZIONE VIGENTE di
AMMORTIZZATORI per RIDUZIONE O SOSPENSIONE ATTIVITA’ IN COSTANZA DI RAPPORTO DI
LAVORO;
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Art. 16:
riconoscimento INDENNITA’ FINO A €.
1.500,00 per COLLABORATORI, AGENTI, AUTONOMI,
PROFESSIONISTI e TITOLARI DI IMPRESA
che SVOLGONO ATTIVITA’ nei
Comuni della ZONA ROSSA o vi siano RESIDENTI/DOMICILIATI;
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Art. 17: riconoscimento CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA per UNITA’ PRODUTTIVE LOCALIZZATE o per LAVORATORI RESIDENTI/DOMICILIATI nelle regioni LOMBARDIA, VENETO ed EMILIA-ROMAGNA PRIVI A LEGISLAZIONE
VIGENTE di AMMORTIZZATORI per
RIDUZIONE O SOSPENSIONE ATTIVITA’ IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO.
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Nel merito approfondiamo le misure in materia di
ammortizzatori sociali e di indennità per lavoratori non subordinati che, come
già anticipato, riguardano pressoché unicamente le realtà operanti nei Comuni
della c.d. zona rossa o al più – per la sola CIG in deroga - nelle regioni
Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna.
Si tratta di un primo commento anche perché
dovranno arrivare ulteriori istruzioni soprattutto in termini
pratico-operativi potranno venire da Regioni, Ministero del Lavoro, INPS e
INAIL, anche con riferimento alla sospensione di adempimenti e versamenti
in materia di contributi previdenziali e assicurativi.
Ciò detto, evidenziamo un importante passaggio applicativo in materia di ricorso agli
ammortizzatori per tutti quei datori che
in tutto il territorio nazionale (inclusa la zona rossa), stanno
presentando la domanda al Fondo di Integrazione Salariale FIS per fruire
dell’assegno ordinario: l’EVENTUALE PRESENZA DI FERIE PREGRESSE DEI
LAVORATORI NON E’ MOTIVO DI RIFIUTO DELLA DOMANDA PER CUI L’ISTANZA PUO’ ESSERE
PRESENTATA SUBITO, SENZA IMPORRE LA FRUIZIONE DELLE FERIE GIA’ MATURATE AL
LAVORATORE (stessa regola che vale per la CIGO).
Ciò ai sensi di quanto precisato già da tempo
dall’INPS con circolare n. 130 del 15 settembre 2017 (in merito al FIS) e con
messaggio Hermes n. 3777 del 18 ottobre 2019 (in merito alla CIGO) entrambi
disponibili in allegato.
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ART.
10 – NORME SPECIALI PER CIGO E ASSEGNO ORDINARIO (FIS) SU ZONA ROSSA
Introdotte modalità
semplificate per la presentazione delle domande di CIGO e dell’assegno
ordinario erogato dal Fondo FIS o dai fondi di solidarietà bilaterali qualora
riguardino unità produttive site nei Comuni della zona rossa o relativamente a
lavoratori ivi residenti/domiciliati se impossibilitati a prestare la propria
attività, anche se alle dipendenze di datori di lavoro localizzati al di fuori
di tale ambito.
In
particolare, in tali casi, non troveranno applicazione né gli obblighi
di informazione e consultazione sindacale né gli stringenti termini di
presentazione delle domande che, soprattutto per il FIS in via generale sono
fissati inderogabilmente ad un massimo di 15 giorni dall’avvio della
sospensione delle attività. Nel caso del FIS viene meno anche il vincolo della
sottoscrizione dell’accordo sindacale.
Le domande in
ogni caso devono essere presentate
alla fine del quarto mese successivo a quello in cui è iniziata la
sospensione/riduzione dell’attività (ad esempio considerando febbraio si
arriva quindi entro giugno 2020).
La sospensione/riduzione
dell’attività NON DEVE TUTTAVIA SUPERARE 3 MESI.
Inoltre, questi periodi di integrazione salariale NON saranno computati ai fini del raggiungimento dei limiti di durata, in
particolare quelli di durata massima degli ammortizzatori, previsti dalla normativa vigente.
Ricordiamo che il FIS, ai sensi del decreto
legislativo 148/2015, è quel fondo istituito presso INPS che da anni riconosce,
a fronte di specifica contribuzione, trattamenti di integrazione salariale
analoghi a CIGO/CIGS nei confronti di datori di lavoro mediamente con più di 5
dipendenti cui non trovano applicazione tali strumenti e per i quali non è
stato attivato alcun fondo di solidarietà bilaterale di settore (gran parte
della nostra platea di imprese cooperative di lavoro storicamente fuori da CIGO
e CIGS).
Rispetto all’assegno ordinario erogato dal FIS bisogna
sottolineare che lo stesso sarà riconoscibile a tutti i datori di lavoro
iscritti al FIS e quindi mediamente sopra i 5 addetti, laddove invece la norma
generale prevede l’erogazione dell’assegno ordinario per datori di lavoro con
almeno 15 addetti. Sempre in deroga alle regole generali non troverà nemmeno
applicazione il tetto di un utilizzo della prestazione fino a 10 volte quanto
versato dal medesimo datore di lavoro.
Tutte le norme speciali appena descritte potranno
tuttavia valere unicamente per lavoratori che siano alle dipendenze del
datore di lavoro che richiede l’ammortizzatore alla data del 23 febbraio 2020.
Infine, occorre sottolineare che l’applicazione di
questa disciplina speciale varrà per le
domande ricevute prima del raggiungimento dei tetti di spesa massima che il
medesimo articolo individua in termini di copertura: 5,8 milioni per CIGO e fondi di solidarietà bilaterali e 4,4 milioni
specificatamente per FIS (è INPS a monitorare avanzamento spesa).
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ART.
14 – CIGO CON NORME SPECIALI PER IMPRESE ZONA ROSSA GIÀ IN CIGS
Le imprese site nei Comuni della zona rossa che si
trovassero già a beneficiare alla data del 23 febbraio u.s. di trattamenti di
integrazione salariale straordinaria, previa adozione di un apposito decreto da
parte del Ministero del Lavoro di interruzione degli effetti della CIGS, hanno
la possibilità di presentare una domanda di cassa integrazione ordinaria con le
stesse regole speciali appena viste e comunque per un periodo in ogni caso non
superiore a 3 mesi. La concessione è subordinata all’effettiva interruzione
degli effetti della CIGS già autorizzata e sempreché la domanda sia stata
ricevuta prima del raggiungimento del limite di spesa appositamente previsto
per questa misura (900 mila euro).
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ART.
15 – CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER ZONA ROSSA
Tutti i
datori di lavoro, compresi quelli
operanti nel SETTORE AGRICOLO, con
unità produttive all’interno dei Comuni della zona rossa per i quali non trova applicazione alcuna tipologia di ammortizzatore
in caso di sospensione o riduzione di orario (datori di lavoro sotto 5
addetti non coperti né da CIGO né da FIS), possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in
deroga fino ad un massimo di 3 mesi a decorrere dal 23 febbraio u.s..
Analoga possibilità è riconosciuta ad imprese con sede
legale o unità produttiva o operativa fuori dalla zona rossa con riferimento a
lavoratori residenti/domiciliati nei Comuni interessati e non già coperti dagli
altri ammortizzatori sociali (CIGO o FIS).
La CIG in deroga potrà essere richiesta unicamente per
lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro che richiede l’ammortizzatore
in deroga alla data del 23 febbraio u.s.. e agli stessi sarà assicurata la
contribuzione figurativa, con i relativi oneri accessori.
Le domande
di CIG in deroga saranno tuttavia accolte fino a raggiungere lo stanziamento
complessivamente previsto pari a 7,3 milioni di euro, risorse da ripartire tra
le regioni interessate (Lombardia e Veneto) con decreto del Ministero del
Lavoro.
Le domande
dovranno essere presentate dai datori di lavoro alle rispettive Regioni che le
accoglieranno in ordine cronologico nel limite del budget loro destinato. La lista
dei beneficiari unitamente al decreto di concessione verrà quindi prontamente
(entro 48 ore) trasmessa all’INPS che provvederà a erogare le prestazioni
unicamente attraverso la modalità del pagamento diretto.
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ART.
16 – INDENNITÀ COLLABORATORI, AGENTI, AUTONOMI E PROFESSIONISTI DI ZONA
ROSSA
Ai collaboratori, agenti, lavoratori autonomi,
professionisti o titolari di impresa che alla data del 23 febbraio u.s.
svolgano la loro attività o siano residenti/domiciliati nei Comuni della zona
rossa viene riconosciuta un’indennità
mensile pari a 500 euro non imponibile fiscalmente, per un massimo di 3 mesi e
rapportata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività.
Anche in questo caso la misura trova applicazione
entro un limite di spesa complessivo pari
a 5,8 milioni di euro che sarà ripartito tra le regioni interessate (Lombardia
e Veneto) con apposito decreto del
Ministero del Lavoro.
Le relative domande dovranno essere presentate dai
soggetti interessati alle rispettive Regioni che le accoglieranno in ordine cronologico
nel limite del budget loro destinato.
La lista dei beneficiari, unitamente al decreto di
concessione, verrà quindi trasmessa prontamente (entro 48 ore) all’INPS che
provvederà ad erogare le prestazioni.
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ART.
17 – CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA LOMBARDIA VENETO EMILIA-ROMAGNA
Tutti i datori di lavoro, compresi quelli operanti nel
SETTORE AGRICOLO, con unità
produttive nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna – sempreché non
già ricompresi nelle misure di cui sopra relative alla Zona Rossa – per i
quali alla luce delle leggi vigenti non trova applicazione alcuna tipologia di
ammortizzatore in caso di sospensione o riduzione di orario (datori di lavoro
sotto 5 addetti non coperti né da CIGO né da FIS), possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga
fino ad un massimo di 1 mese.
Analoga possibilità è riconosciuta ad imprese con sede
legale/unità produttiva od operativa fuori da tali regioni con riferimento a
lavoratori residenti/domiciliati in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e non
già coperti da altri ammortizzatori sociali (CIGO o FIS).
TUTTO CIÒ
SEMPRECHÉ SI TRATTI DI CASI DI ACCERTATO PREGIUDIZIO RICONDUCIBILE
ALL’EMERGENZA SANITARIA E PREVIO ACCORDO SINDACALE CON LE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE.
La CIG in deroga potrà essere richiesta unicamente per
lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro che richiede l’ammortizzatore
in deroga alla data del 23 febbraio u.s.. e agli stessi sarà assicurata la
contribuzione figurativa con i relativi oneri accessori (limitatamente al
settore agricolo le ore di riduzione o sospensione dell’attività non rilevano
ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola).
Queste
domande di CIG in deroga saranno tuttavia accolte fino a raggiungere lo
stanziamento complessivamente previsto per ciascuna regione: 135 MILIONI di
euro per LOMBARDIA, 40 MILIONI per VENETO e 25 MILIONI per EMILIA-ROMAGNA.
Le domande dovranno essere presentate dai datori di
lavoro alle rispettive Regioni che le accoglieranno in ordine cronologico nel
limite del budget loro destinato. La lista dei beneficiari unitamente al
decreto di concessione verrà quindi prontamente (entro 48 ore) trasmessa
all’INPS che provvederà a erogare le prestazioni unicamente attraverso la
modalità del pagamento diretto.
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Gli 11 Comuni sono: 1) nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo;
Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano;
Somaglia; Terranova dei Passerini; 2) nella Regione Veneto: Vò.