Circolari

Ciorc. n. 8/2020

Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenzaepidemiologica da COVID-19”(G.U. n. 53 del 2 marzo 2020)

Facciamo seguito alla circolare della settimana scorsa relativa alle misure ipotizzate dal Governo sull’emergenza CODIV-19 e anticipate alle parti sociali nell’ambito di un incontro con il Ministro del Lavoro, per evidenziare le misure contenute nel decreto legge in oggetto. Commentiamo le MISURE IN MATERIA DI LAVORO, rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo – Legale – Fiscale per una disamina generale del provvedimento.

Sono già in vigore:

  • Art. 5: SOSPENSIONE fino al 30 APRILE 2020 nei soli Comuni della ZONA ROSSA[1] degli ADEMPIMENTI e dei VERSAMENTI dei CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (INPS) e ASSICURATIVI (INAIL) in scadenza dal 23 FEBBRAIO 2020.

    Il pagamento dei contributi e dei premi sospesi viene differito al 1° maggio 2020, fatta salva la possibilità di rateizzare il pagamento degli stessi fino ad un massimo di 5 mensilità di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi;

  • Art. 8: SOSPENSIONE dal 2 MARZO al 30 APRILE 2020 per gli OPERATORI del SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator) di TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE degli ADEMPIMENTI e dei VERSAMENTI dei CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (INPS) e ASSICURATIVI (INAIL) nonché dei VERSAMENTI delle RITENUTE alla fonte in qualità di sostituti di imposta.

    Il pagamento dei versamenti sospesi andrà effettuato in un’unica soluzione (no rateizzazione) entro il mese di maggio 2020, fatto salvo che versamenti già effettuati non saranno rimborsati e che ai sostituti di imposta attivi nella zona rossa si applicano disposizioni già date con precedente decreto MEF del 24 febbraio 2020 che fissa sospensione versamento ritenute dal 21 febbraio u.s. al 31 marzo p.v.;

  • Art. 13: NORME SPECIALI su concessione trattamenti CIGO e FIS per UNITA’ PRODUTTIVE LOCALIZZATE o per LAVORATORI RESIDENTI/DOMICILIATI nei Comuni della ZONA ROSSA;

  • Art. 14: riconoscimento trattamenti CIGO con le norme speciali di cui sopra per IMPRESE LOCALIZZATE nei Comuni ZONA ROSSA che si trovassero GIA’ IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA con INTERRUZIONE della MEDESIMA;

  • Art. 15: riconoscimento CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA per UNITA’ PRODUTTIVE LOCALIZZATE o per LAVORATORI RESIDENTI/DOMICILIATI nei Comuni della ZONA ROSSA PRIVI A LEGISLAZIONE VIGENTE di AMMORTIZZATORI per RIDUZIONE O SOSPENSIONE ATTIVITA’ IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO;

  • Art. 16: riconoscimento INDENNITA’ FINO A €. 1.500,00 per COLLABORATORI, AGENTI, AUTONOMI, PROFESSIONISTI e TITOLARI DI IMPRESA che SVOLGONO ATTIVITA’ nei Comuni della ZONA ROSSA o vi siano RESIDENTI/DOMICILIATI;

  • Art. 17: riconoscimento CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA per UNITA’ PRODUTTIVE LOCALIZZATE o per LAVORATORI RESIDENTI/DOMICILIATI nelle regioni LOMBARDIA, VENETO ed EMILIA-ROMAGNA PRIVI A LEGISLAZIONE VIGENTE di AMMORTIZZATORI per RIDUZIONE O SOSPENSIONE ATTIVITA’ IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO.

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Nel merito approfondiamo le misure in materia di ammortizzatori sociali e di indennità per lavoratori non subordinati che, come già anticipato, riguardano pressoché unicamente le realtà operanti nei Comuni della c.d. zona rossa o al più – per la sola CIG in deroga - nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna.

Si tratta di un primo commento anche perché dovranno arrivare ulteriori istruzioni soprattutto in termini pratico-operativi potranno venire da Regioni, Ministero del Lavoro, INPS e INAIL, anche con riferimento alla sospensione di adempimenti e versamenti in materia di contributi previdenziali e assicurativi.

Ciò detto, evidenziamo un importante passaggio applicativo in materia di ricorso agli ammortizzatori per tutti quei datori che in tutto il territorio nazionale (inclusa la zona rossa), stanno presentando la domanda al Fondo di Integrazione Salariale FIS per fruire dell’assegno ordinario: l’EVENTUALE PRESENZA DI FERIE PREGRESSE DEI LAVORATORI NON E’ MOTIVO DI RIFIUTO DELLA DOMANDA PER CUI L’ISTANZA PUO’ ESSERE PRESENTATA SUBITO, SENZA IMPORRE LA FRUIZIONE DELLE FERIE GIA’ MATURATE AL LAVORATORE (stessa regola che vale per la CIGO).

Ciò ai sensi di quanto precisato già da tempo dall’INPS con circolare n. 130 del 15 settembre 2017 (in merito al FIS) e con messaggio Hermes n. 3777 del 18 ottobre 2019 (in merito alla CIGO) entrambi disponibili in allegato.

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  1. ART. 10 – NORME SPECIALI PER CIGO E ASSEGNO ORDINARIO (FIS) SU ZONA ROSSA

Introdotte modalità semplificate per la presentazione delle domande di CIGO e dell’assegno ordinario erogato dal Fondo FIS o dai fondi di solidarietà bilaterali qualora riguardino unità produttive site nei Comuni della zona rossa o relativamente a lavoratori ivi residenti/domiciliati se impossibilitati a prestare la propria attività, anche se alle dipendenze di datori di lavoro localizzati al di fuori di tale ambito.

In particolare, in tali casi, non troveranno applicazione né gli obblighi di informazione e consultazione sindacale né gli stringenti termini di presentazione delle domande che, soprattutto per il FIS in via generale sono fissati inderogabilmente ad un massimo di 15 giorni dall’avvio della sospensione delle attività. Nel caso del FIS viene meno anche il vincolo della sottoscrizione dell’accordo sindacale.

Le domande in ogni caso devono essere presentate alla fine del quarto mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione/riduzione dell’attività (ad esempio considerando febbraio si arriva quindi entro giugno 2020).

La sospensione/riduzione dell’attività NON DEVE TUTTAVIA SUPERARE 3 MESI.

Inoltre, questi periodi di integrazione salariale NON saranno computati ai fini del raggiungimento dei limiti di durata, in particolare quelli di durata massima degli ammortizzatori, previsti dalla normativa vigente.

Ricordiamo che il FIS, ai sensi del decreto legislativo 148/2015, è quel fondo istituito presso INPS che da anni riconosce, a fronte di specifica contribuzione, trattamenti di integrazione salariale analoghi a CIGO/CIGS nei confronti di datori di lavoro mediamente con più di 5 dipendenti cui non trovano applicazione tali strumenti e per i quali non è stato attivato alcun fondo di solidarietà bilaterale di settore (gran parte della nostra platea di imprese cooperative di lavoro storicamente fuori da CIGO e CIGS).

Rispetto all’assegno ordinario erogato dal FIS bisogna sottolineare che lo stesso sarà riconoscibile a tutti i datori di lavoro iscritti al FIS e quindi mediamente sopra i 5 addetti, laddove invece la norma generale prevede l’erogazione dell’assegno ordinario per datori di lavoro con almeno 15 addetti. Sempre in deroga alle regole generali non troverà nemmeno applicazione il tetto di un utilizzo della prestazione fino a 10 volte quanto versato dal medesimo datore di lavoro.

Tutte le norme speciali appena descritte potranno tuttavia valere unicamente per lavoratori che siano alle dipendenze del datore di lavoro che richiede l’ammortizzatore alla data del 23 febbraio 2020.

Infine, occorre sottolineare che l’applicazione di questa disciplina speciale varrà per le domande ricevute prima del raggiungimento dei tetti di spesa massima che il medesimo articolo individua in termini di copertura: 5,8 milioni per CIGO e fondi di solidarietà bilaterali e 4,4 milioni specificatamente per FIS (è INPS a monitorare avanzamento spesa).

 

  1. ART. 14 – CIGO CON NORME SPECIALI PER IMPRESE ZONA ROSSA GIÀ IN CIGS

Le imprese site nei Comuni della zona rossa che si trovassero già a beneficiare alla data del 23 febbraio u.s. di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, previa adozione di un apposito decreto da parte del Ministero del Lavoro di interruzione degli effetti della CIGS, hanno la possibilità di presentare una domanda di cassa integrazione ordinaria con le stesse regole speciali appena viste e comunque per un periodo in ogni caso non superiore a 3 mesi. La concessione è subordinata all’effettiva interruzione degli effetti della CIGS già autorizzata e sempreché la domanda sia stata ricevuta prima del raggiungimento del limite di spesa appositamente previsto per questa misura (900 mila euro).

 

  1. ART. 15 – CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER ZONA ROSSA

Tutti i datori di lavoro, compresi quelli operanti nel SETTORE AGRICOLO, con unità produttive all’interno dei Comuni della zona rossa per i quali non trova applicazione alcuna tipologia di ammortizzatore in caso di sospensione o riduzione di orario (datori di lavoro sotto 5 addetti non coperti né da CIGO né da FIS), possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga fino ad un massimo di 3 mesi a decorrere dal 23 febbraio u.s..

Analoga possibilità è riconosciuta ad imprese con sede legale o unità produttiva o operativa fuori dalla zona rossa con riferimento a lavoratori residenti/domiciliati nei Comuni interessati e non già coperti dagli altri ammortizzatori sociali (CIGO o FIS).

La CIG in deroga potrà essere richiesta unicamente per lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro che richiede l’ammortizzatore in deroga alla data del 23 febbraio u.s.. e agli stessi sarà assicurata la contribuzione figurativa, con i relativi oneri accessori.

Le domande di CIG in deroga saranno tuttavia accolte fino a raggiungere lo stanziamento complessivamente previsto pari a 7,3 milioni di euro, risorse da ripartire tra le regioni interessate (Lombardia e Veneto) con decreto del Ministero del Lavoro.

Le domande dovranno essere presentate dai datori di lavoro alle rispettive Regioni che le accoglieranno in ordine cronologico nel limite del budget loro destinato. La lista dei beneficiari unitamente al decreto di concessione verrà quindi prontamente (entro 48 ore) trasmessa all’INPS che provvederà a erogare le prestazioni unicamente attraverso la modalità del pagamento diretto.

 

  1. ART. 16 – INDENNITÀ COLLABORATORI, AGENTI, AUTONOMI E PROFESSIONISTI DI ZONA ROSSA

Ai collaboratori, agenti, lavoratori autonomi, professionisti o titolari di impresa che alla data del 23 febbraio u.s. svolgano la loro attività o siano residenti/domiciliati nei Comuni della zona rossa viene riconosciuta un’indennità mensile pari a 500 euro non imponibile fiscalmente, per un massimo di 3 mesi e rapportata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività.

Anche in questo caso la misura trova applicazione entro un limite di spesa complessivo pari a 5,8 milioni di euro che sarà ripartito tra le regioni interessate (Lombardia e Veneto) con apposito decreto del Ministero del Lavoro.

Le relative domande dovranno essere presentate dai soggetti interessati alle rispettive Regioni che le accoglieranno in ordine cronologico nel limite del budget loro destinato.

La lista dei beneficiari, unitamente al decreto di concessione, verrà quindi trasmessa prontamente (entro 48 ore) all’INPS che provvederà ad erogare le prestazioni.

 

  1. ART. 17 – CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA LOMBARDIA VENETO EMILIA-ROMAGNA

Tutti i datori di lavoro, compresi quelli operanti nel SETTORE AGRICOLO, con unità produttive nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna – sempreché non già ricompresi nelle misure di cui sopra relative alla Zona Rossa – per i quali alla luce delle leggi vigenti non trova applicazione alcuna tipologia di ammortizzatore in caso di sospensione o riduzione di orario (datori di lavoro sotto 5 addetti non coperti né da CIGO né da FIS), possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga fino ad un massimo di 1 mese.

Analoga possibilità è riconosciuta ad imprese con sede legale/unità produttiva od operativa fuori da tali regioni con riferimento a lavoratori residenti/domiciliati in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e non già coperti da altri ammortizzatori sociali (CIGO o FIS).

TUTTO CIÒ SEMPRECHÉ SI TRATTI DI CASI DI ACCERTATO PREGIUDIZIO RICONDUCIBILE ALL’EMERGENZA SANITARIA E PREVIO ACCORDO SINDACALE CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE.

La CIG in deroga potrà essere richiesta unicamente per lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro che richiede l’ammortizzatore in deroga alla data del 23 febbraio u.s.. e agli stessi sarà assicurata la contribuzione figurativa con i relativi oneri accessori (limitatamente al settore agricolo le ore di riduzione o sospensione dell’attività non rilevano ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola).

Queste domande di CIG in deroga saranno tuttavia accolte fino a raggiungere lo stanziamento complessivamente previsto per ciascuna regione: 135 MILIONI di euro per LOMBARDIA, 40 MILIONI per VENETO e 25 MILIONI per EMILIA-ROMAGNA.

Le domande dovranno essere presentate dai datori di lavoro alle rispettive Regioni che le accoglieranno in ordine cronologico nel limite del budget loro destinato. La lista dei beneficiari unitamente al decreto di concessione verrà quindi prontamente (entro 48 ore) trasmessa all’INPS che provvederà a erogare le prestazioni unicamente attraverso la modalità del pagamento diretto.


































































































































[1] Gli 11 Comuni sono: 1) nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; 2) nella Regione Veneto: Vò.