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Funzioni e i compiti statutari del Segretario Generale
ART. 17
SEGRETARIO GENERALE
Il Presidente confederale può proporre al Consiglio nazionale la nomina del Segretario generale, anche in persona diversa dai suoi componenti.
Il Segretario generale, nei limiti dei poteri conferiti, rappresenta la Confederazione a tutti gli effetti di legge ed esplica con continuità di impegno le funzioni che gli vengono attribuite dal Consiglio nazionale.
In particolare il Segretario generale attende al coordinamento della struttura confederale, partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza ed ha voto consultivo nel Consiglio nazionale e nel Consiglio di Presidenza, a meno che non ne faccia parte ad altro titolo come componente.