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ART. 16 PRESIDENTE
- Il Presidente rappresenta la Confederazione, ha la firma sociale, presiede il Consiglio nazionale, il Consiglio di presidenza e l'Assemblea quando essa non ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi confederali.
- Spetta al Presidente:
- attuare le direttive fissate dagli organi collegiali della Confederazione;
- curare i rapporti della Confederazione con le pubbliche amministrazioni, con le organizzazioni sindacali ed economiche nazionali, nonché con gli altri movimenti cooperativi e dell’impresa sociale in Italia ed all'estero;
- convocare l'Assemblea, il Consiglio nazionale, il Consiglio di presidenza, i Convegni nazionali;
- esercitare tutte le altre funzioni demandategli dall' Assemblea, dal Consiglio nazionale e dal Consiglio di presidenza e, nei casi di urgenza, adottare i provvedimenti di competenza di quest'ultimo, salvo ratifica alla prima riunione di esso;
- assumere, trasferire e licenziare il personale
- Il Presidente può delegare ad uno o più Vicepresidenti talune delle sue funzioni.
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente da lui designato e, in mancanza, dal Vicepresidente più anziano.
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