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  Composizione e i compiti statutari del Consiglio Nazionale

ART. 12
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

  1. Il Consiglio nazionale è composto:
    1. dal Presidente della Confederazione;
    2. da 75 membri eletti fra i delegati all'Assemblea in seduta plenaria, col sistema maggioritario e voto limitato a due terzi;
    3. dai Presidenti delle Federazioni nazionali o loro delegati qualora i primi ne facciano già parte ad altro titolo;
    4. dai Presidenti delle Unioni regionali e delle Unioni delle province autonome di Trento e Bolzano o loro delegati qualora i primi ne facciano parte ad altro titolo
  2. I componenti del Consiglio nazionale durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
  3. Partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e i componenti del Consiglio di Presidenza che non ne facciano parte ad altro titolo, nonché gli ex Presidenti confederali. Sono invitati al Consiglio nazionale, su proposta del Presidente, sei parlamentari, di norma due per la Camera dei Deputati, due per il Senato e due per il Parlamento Europeo, che siano espressione del Movimento cooperativo.
  4. I componenti del Consiglio che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.
  5. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel Consiglio tra i membri eletti dall' Assemblea ai sensi della lett. b), comma 1 del presente articolo, si provvede mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso.
  6. Alle sostituzioni si dovrà provvedere entro 90 giorni.
  7. Il Consiglio potrà, in quanto osservato il principio della reciprocità, chiamare a partecipare ai propri lavori rappresentanti di organizzazioni nazionali che svolgano attività di interesse cooperativo e attinenti l’impresa sociale.

ART. 13
COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

  1. Il Consiglio nazionale, in esecuzione delle formulazioni e degli indirizzi generali assunti dall' Assemblea, programma l'attività operativa della Confederazione, fissandone gli orientamenti politico-organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione, elegge le cariche sociali, imprime stimoli e dà indicazioni unitarie alle articolazioni in cui si esprime l'intera organizzazione confederale.
  2. In particolare, il Consiglio nazionale:
    1. elegge uno o più Vicepresidenti e sedici membri - di cui almeno otto Presidenti di Unioni regionali - che compongono il Consiglio di presidenza, dei quali almeno due terzi tra i propri componenti;
    2. stabilisce le condizioni di partecipazione, incluse le responsabilità degli enti e delle persone, agli organi ed all'attività della Confederazione;
    3. approva i regolamenti di attuazione del presente Statuto;
    4. delibera sulla convocazione dell'Assemblea, ne fissa i temi, approva il Regolamento dell'Assemblea e nomina la Commissione dell'Assemblea. Determina altresì il rapporto di rappresentanza tra enti aderenti e delegati ai fini della partecipazione e dell'esercizio del voto, fissando modalità e condizioni di partecipazione secondo quanto disposto all'art. 10, comma 8;
    5. autorizza la costituzione delle Federazioni nazionali e delle Unioni territoriali ed approva gli statuti delle stesse nonché le loro eventuali successive proposte di modificazione;
    6. determina i mezzi di finanziamento della Confederazione, la misura dei contributi dovuti alla Confederazione dagli enti aderenti e i criteri per la riscossione dei contributi;
    7. approva il bilancio preventivo e consuntivo della Confederazione;
    8. delibera sulla costituzione di commissioni consultive fissandone criteri di composizione, attribuzione e durata
    9. delibera sull'effettuazione di conferenze organizzative e di altre tematiche, fissandone i temi;
    10. adotta i provvedimenti di sua competenza di cui agli art. 6, 7 e 8 del presente Statuto e ratifica i provvedimenti di cui agli stessi articoli;
    11. deferisce al Collegio dei probiviri le persone componenti gli organi della Confederazione, delle Federazioni nazionali, delle Unioni territoriali e delle Federazioni regionali che con il loro comportamento determinano danno e pregiudizio alla Confederazione e ne delibera la sospensione dalla carica;
    12. rassegna all' Assemblea le modifiche allo Statuto confederale da esso formulate o ad esso sottoposte ai sensi dell' art. 11;
    13. nomina il Segretario generale, su proposta del Presidente;
    14. esercita le funzioni ad esso specificamente demandate dall' Assemblea;
    15. delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente Statuto, provvedendo in particolare alla risoluzione o superamento di tutti gli eventuali contrasti che dovessero insorgere tra le varie strutture e organi del Movimento ad esclusione di quelle di competenza del Collegio dei Probiviri;
    16. elegge il Presidente con la maggioranza dei componenti in carica nel caso in cui se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quadriennale. Il Presidente eletto dal Consiglio nazionale resta in carica fino al termine del quadriennio in corso.