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  Composizione e i compiti statutari del Consiglio di Presidenza

ART. 14
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

  1.  Il Consiglio di presidenza è composto:
    • dal Presidente;
    • dai Vicepresidenti;
    • da sedici membri eletti ai sensi dell'art. 13 comma 2, lett. a), e dai Presidenti delle Federazioni nazionali
  2. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di presidenza di volta in volta o in via permanente dirigenti dell'organizzazione che svolgono specifici incarichi di particolare rilevanza per il movimento cooperativo e per l’impresa sociale.
  3. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio di Presidenza, decadono automaticamente dalla carica.
  4. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificassero tra i membri del Consiglio di presidenza, si provvede mediante sostituzione da parte del Consiglio nazionale.

 

ART. 15
COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

  1. Il Consiglio di presidenza cura la gestione e l'amministrazione della Confederazione e dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio nazionale.
  2. In particolare:
    1. predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio preventivo e consuntivo, recanti le evidenze di entrate e uscite delle Federazioni nazionali;
    2. predispone e sottopone al Consiglio nazionale le determinazioni sulla misura dei contributi associativi dovuti alla Confederazione dagli enti aderenti;
    3. delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell' ambito delle direttive fissate dal Consiglio nazionale;
    4. adotta e revoca i provvedimenti di sua competenza di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente Statuto, nonché delega funzioni o affida incarichi alle Unioni regionali, provvedendo quando occorra alle relative revoche;
    5. provvede sulla struttura organizzativa confederale, mediante l'istituzione, regolamentazione e disciplina di servizi e comparti operativi;
    6. delibera su tutte le operazioni finanziarie necessarie al raggiungimento degli scopi confederali;
    7. nomina il Direttore centrale e gli altri dirigenti operativi confederali, stabilendone compiti e funzioni;
    8. propone al Consiglio nazionale modifiche ai regolamenti;
    9. delibera sulla adesione dei Consorzi nazionali ed interregionali e di tutti gli enti a carattere nazionale nonché negli altri casi previsti dal regolamento delle adesioni;
    10. nomina i rappresentanti confederali nei vari enti e commissioni a carattere nazionale ed interregionale;
    11. esercita le funzioni non esplicitamente riservate dal presente Statuto al Consiglio nazionale, ovvero, in caso di urgenza, delibera su materie di competenza di quest'ultimo, chiedendo la relativa ratifica alla prima riunione utile.