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La società cooperativa si costituisce con atto pubblico e, come regola generale, con la partecipazione di almeno nove soci. Ai sensi della più recente riforma del diritto societario, possono tuttavia essere costituite società cooperative da almeno tre soci quando questi siano persone fisiche (ovvero società semplici agricole) e quando la società adotti le norme di diritto societario che regolano la società a responsabilità limitata.
La cooperativa generalmente assume la forma di S.p.A., ma ricorrendone le condizioni quali un numero inferiore di 20 soci ovvero un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad 1 milione di euro, può adottare la più snella forma di S.r.l.
L’atto costitutivo deve prevedere le seguenti indicazioni:
Lo Statuto, che è parte integrante dell’atto costitutivo ed è a questo allegato, contiene le norme relative al funzionamento della cooperativa.
I rapporti fra la società ed i soci potranno essere oggetto di appositi, regolamenti tesi a disciplinare lo svolgimento dell'attività mutualistica | |
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